“Deve ritenersi che l'offerta presentata a mani in busta chiusa direttamente alla stazione appaltante sia valida ed efficace, anche quando il bando preveda, a pena di esclusione, l'invio del plico mediante raccomandata postale.
L'art. 6 comma 2 della L. 537/93 dispone che “È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli”.