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CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 211 DEL 25 GIUGNO 2003 INCOSTITUZIONALITÀ DI ALCUNE NORME DEL TUEL RIGUARDANTI L’ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

MASSIMA: La Corte Costituzionale, con sentenza n. 211 del 25 giugno 2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 159 commi 2, 3 e 4 del Testo Unico degli Enti Locali (d. Lgs.n. 267/2000) per violazione dell’art. 3, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, quale condizione ulteriore per l’impignorabilità delle somme di pertinenza degli Enti Locali destinate alle finalità di cui alle lett. a),b) e c), del comma 2 dello stesso art. 159, oltre all’adozione della delibera semestrale di quantificazione delle somme stesse, che l'ente locale, successivamente a detta delibera, non emetta mandati, a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture o, in assenza della previsione di queste ultime, delle deliberazioni di impegno.
In sintesi, viene affermato il principio secondo cui sono incostituzionali le norme del Tuel che non prevedono il rispetto, da parte dell’Ente esecutato, di un determinato ordine cronologico nei pagamenti relativi ai titoli non vincolati.
La Corte Costituzionale si è pronunciata in tal senso anche sulla scorta di una precedente sentenza con cui si dichiarava l’illegittimità dell’art. 113 del decreto legislativo n. 77/95, di cui il vigente art. 159 del D. Lgs n 267/2000 ripropone lo stesso contenuto.
Il secondo comma dell’art. 159 del Tuel stabilisce che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
Tale previsione si spiega con l’intento di rendere possibile all’Ente esecutato di svolgere le proprie funzioni e servizi indispensabili e viene completata dal successivo comma in cui si sancisce l’obbligo, in capo all’organo esecutivo, di quantificare preventivamente le somme destinate alle suddette finalità con una delibera semestrale notificata al tesoriere.
Lo stesso articolo precisa, al quarto comma, che le procedure esecutive eventualmente intrapre in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere.
La Corte Costituzionale fa propria la posizione del remittente (il tribunale di Messina), il quale sostiene che la norma denunciata determini un’ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione di chi debba procedere in executivis nei confronti di un ente locale e quella di chi proceda, invece, in danno di un’azienda sanitaria (provocando in tal modo una violazione alla garanzia della par condicio creditorum): stante l’omogeneità delle due situazioni giuridiche poste a confronto riferibili, rispettivamente, alle Unità sanitarie locali ed agli Enti locali, risulta del tutto irragionevole il fatto che nei confronti del primo, ai fini della improrogabilità delle somme oggetto dell’azione esecutiva,l’ente escutato possa limitarsi ad apporre la sola delibera semestrale di quantificazione delle somme necessarie alla realizzazione dei compiti essenziali dell’Ente debitore, mentre per il secondo l’impignorabilità sarebbe stata condizionata anche dall’osservanza da parte dell’Ente esecutato di un determinato ordine cronologico nei pagamenti relativi a titoli diversi da quelli vincolati.

Testo sentenza:
AllegatoDimensione
CSsent211-2003.doc35.5 KB