Con la sentenza n. 6446 del 01/04/2004, la Corte di Cassazione (sez. V)
ha affrontato l’argomento dell’obbligo di dichiarazione gravante sui
contribuenti in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità.
Nella
sentenza è stato affermato che il regime di dichiarazione ultrattiva
(valida, cioè, sino alla presentazione di nuova dichiarazione
modificativa o di cessazione), stabilito dal legislatore per l’ICP (ma,
sostanzialmente identico anche per ICI, TARSU e TOSAP), permette
all’ente impositore la liquidazione del tributo sulla base dell’ultima
dichiarazione presentata dal contribuente senza che venga richiesta
alcuna ulteriore attività di accertamento.
Il provvedimento
giurisdizionale in discorso offre lo spunto per alcune riflessioni in
materia di dichiarazione tributaria e di rapporto con l’eventuale
autorizzazione amministrativa, nonché di liquidazione e di
accertamento.
La necessità che molte iniziative pubblicitarie – ma
il problema si pone in termini pressoché identici per la TOSAP – per
poter essere effettuate debbano essere preventivamente autorizzate, fa
spesso ritenere alla massa dei contribuenti che la dichiarazione
iniziale sia un’inutile duplicazione di adempimenti. Infatti, il
provvedimento amministrativo di autorizzazione all’effettuazione od
all’installazione di impianti pubblicitari che il contribuente deve
richiedere prima di effettuare la pubblicità contiene gli stessi
elementi richiesti dalla dichiarazione: soggetto passivo,
caratteristiche e durata della pubblicità, ubicazione dei mezzi
pubblicitari.
Tuttavia, la possibilità di ricavare tutti i dati
necessari per la liquidazione del tributo dal provvedimento di
autorizzazione non fa venir meno la necessità che venga presentata la
dichiarazione. Non si tratta di un’inutile duplicazione. Come ribadito
nella sentenza sopra ricordata, la presenza di una dichiarazione
permette all’ente impositore la liquidazione del tributo sulla base dei
dati ricavabili dalla dichiarazione stessa senza alcuna, ulteriore
attività di accertamento.
Ad avviso della Suprema Corte,
un’ulteriore attività istruttoria di accertamento, oltre che contraria
al sistema adottato dal legislatore, sarebbe contraria al principio
costituzionale di buon andamento dell’Amministrazione pubblica (art. 97
della Costituzione), perché costringerebbe quest’ultima ad un’attività
superflua, distogliendo energie e risorse da altre attività. Inoltre,
qualora la pubblica Amministrazione fosse costretta a procedere ad una
attività di accertamento anche in presenza di dichiarazione, tale
prassi comporterebbe una lesione del principio di collaborazione e di
buona fede che regola i rapporti tra contribuente ed Amministrazione
finanziaria (art. 10, comma 1, legge 212/2000 “Statuto dei diritti del
contribuente”) e per il quale “la gestione del rapporto giuridico
tributario si avvia intanto sul presupposto, che si dà per scontato in
via di principio, che le dichiarazione del contribuente sono vere, e
che solo successivamente l’eventuale riconduzione a verità è operata
così dall’Ufficio tributario in sede di accertamento come dallo stesso
contribuente in sede di rettifica della dichiarazione o di richiesta di
rimborso”.
La presenza - o meno - di una dichiarazione è, quindi,
una condizione niente affatto marginale. L’Ufficio tributario, in
presenza di una dichiarazione, può limitare la propria attività al
semplice riscontro della corrispondenza tra il versato ed il dovuto
sulla base del dichiarato dal contribuente e, qualora constati il
mancato o l’insufficiente pagamento, procedere all’iscrizione a ruolo
(o, qualora abbia ritenuto opportuno adottare tale procedura, ad
emettere avviso di liquidazione). Se, invece, per l’iniziativa
pubblicitaria – pur regolarmente autorizzata – non sia stata presentata
la dichiarazione iniziale o di variazione, l’Ufficio tributario dovrà
procedere ad emettere un avviso di accertamento di ufficio o di
rettifica.
E’ di tutta evidenza che la procedura adottata nel
secondo caso sarà più lunga e macchinosa e comporterà per
l’amministrazione un maggior dispendio di risorse (di qui il richiamo
della Suprema Corte all’art. 97 della Costituzione).
Si è già
detto come le argomentazioni della Suprema Corte siano estensibili alla
Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per la quale, quasi
sempre, c’è la necessità di una autorizzazione amministrativa per poter
effettuare l’occupazione. Anzi, è senz’altro in materia di TOSAP che la
problematica assume una rilevanza maggiore.
Infatti, nell’ICP le
dichiarazioni sono soggette, da un anno all’altro, ad una consistente
variabilità, sia perchè il calcolo del tributo è legato - oltre che
alle caratteristiche degli impianti - al numero di messaggi
pubblicitari che si sono avvicendati nel corso dell’anno sullo stesso
impianto, sia perché i soggetti passivi sono – in gran parte –
operatori professionali del settore che si avvalgono della possibilità
(offerta dall’art. 8 del D.Lgs. 507/93) di presentare un’unica
dichiarazione cumulativa per tutte le iniziativa pubblicitarie
effettuate nell’anno.
Nella TOSAP, invece, i soggetti passivi
effettuano, normalmente, singole occupazioni e le caratteristiche delle
singole occupazioni non variano se non in forza di un nuovo atto di
concessione. Di qui, la possibilità di reputare l’obbligo di denuncia
(previsto dall’art . 50 del D.Lgs. 507/93) una inutile duplicazione.
Qualora anche l’ufficio tributi incorra in tale errore che situazione verrà a determinarsi?
Se
è vero che tutti i dati su cui fondare l’accertamento di ufficio o la
rettifica sono facilmente ricavabili dal provvedimento autorizzatorio e
che quest’ultimo – da solo – è idoneo a fondare la pretesa dell’ufficio
è, d’altra parte, vero che l’assenza di una dichiarazione espone
l’amministrazione comunale ad inutili rischi.
Si pensi ad un
impianto autorizzato da anni e per il quale il contribuente ha, fino ad
un certo punto, pagato regolarmente la tassa. Posto che in assenza di
dichiarazione non sarà possibile l’iscrizione a ruolo, come sarà
motivato l’avviso di accertamento d’ufficio emesso dopo molti anni
dalla autorizzazione e dall’inizio dell’occupazione? E l’Ufficio potrà
irrogare la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta in luogo del 30%
previsto per i tardivi o mancati pagamenti? Si dovrà emettere avvisi di
accertamento anche per gli anni in cui il contribuente aveva
regolarmente pagato? Ed in questo caso, per le annualità prescritte, ci
saranno responsabilità amministrativo-contabili in capo al responsabile
del tributo? Ed alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente,
come sarà valutato il comportamento di un ufficio tributario che, pur
avendo conoscenza di una occupazione (dalla autorizzazione, ma anche
dai versamenti), non invita il contribuente a presentare la
dichiarazione e, per di più, lo sanziona anche per le annualità in cui
aveva regolarmente pagato?
A fronte della difficoltà di fornire
risposta definitiva a questi interrogativi, la sentenza n. 6446 del
01/04/2004 della Corte di Cassazione, costituisce certamente un
importante punto di riferimento nel confermare l’assoluta necessità
della presentazione della dichiarazione anche in presenza di un
provvedimento di autorizzazione o concessione.