DOMANDA: A CHI SPETTA STIPULARE LA CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI DISCIPLINATA DALL'ART. 30 DEL T.U. (D.LGS. 267/2000)?
RISPOSTA: La legge nulla dice sul modo in cui si addiviene alla decisione di stipulare la convenzione né tantomeno sui soggetti a tanto legittimati.
Invero, richiamando i principi generali e analizzando alcune convenzioni (cfr.
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La stipulazione di una convenzione è dunque frutto di una precisa scelta dell’organo di indirizzo politico: le convenzioni tra i comuni e quelle tra comune e provincia rientrano nella competenza del consiglio ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. c del T.U.
In particolare, compete al consiglio l’approvazione della bozza o del progetto di convenzione. Con la delibera di approvazione il Consiglio demanda poi agli organi rappresentativi la stipula della convenzione: al sindaco o ai dirigenti in relazione alla tipologia ed al contenuto della convenzione.
Si può ragionevolmente ritenere, anche in assenza di qualunque indicazione al riguardo, che, con l’attribuzione al consiglio della competenza in materia di convenzioni, il legislatore non abbia inteso modificare il più generale sistema di ripartizione delle competenze all’interno dell’ente: sicché, mentre agli organi politici sono attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento, agli organi burocratici sono attribuite tutte le competenze gestionali.
Alla luce delle suesposte considerazioni si deve concludere che il Sindaco possa essere indicato quale rappresentante dell’ente in sede di stipulazione di convenzioni qualora queste ultime abbiano carattere programmatorio (si pensi ad una convenzione per la costituzione e la gestione dello sportello unico per le attività produttive in
www.regione.emilia_romagna.it/gestioni_associate ; cfr. anche Convenzione tra i comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello per la gestione coordinata del centro intercomunale pari opportunità. Approvazione schema in
www.regione.emilia_romagna.it/gestioni_associate/studi.htm , si legge nelle delibera consiliare che l’incarico di provvedere alla stipulazione della convenzione viene conferito al sindaco in quanto la convenzione ha “ contenuti di natura programmatoria e non di mera esecuzione; ), mentre in tutti gli altri casi ( e dunque quando la convenzione abbia contenuti di “mera esecuzione”, si pensi ad una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico sempre in
www.regione.emilia_romagna.it/gestioni_associate ) il Consiglio dovrebbe individuare nella persona del dirigente proponente o comunque del dirigente competente, il soggetto legittimato ad adottare i provvedimenti successivi all’approvazione della bozza.