La circolare richiama l’attenzione sulla necessità di tener presente le indicazioni gia' fornite in passato sull'argomento, che sono contenute nelle circolari n. 7 e 8 del 2008 e 7 del 2009, facendo presente che la loro lettura deve tener conto della normativa successivamente intervenuta e, in particolare, del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per ipubblici dipendenti in caso di assenza per malattia». In partita viene precisato che per i primi 10 giorni di ogni assenza per malattia, fatte salve le eccezioni previste per i ricoveri ospedalieri, gli infortuni, le terapie salva vita e i morbi dipendenti da ragioni professionali, occorre effettuare il taglio di ogni forma di trattamento economico accessorio. L'eventuale esonero dal taglio deve essere disposta solo sulla base di un adeguato supporto in termini di certificazione medica. In questa decurtazione non deve essere compresa, per i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa, la retribuzione di risultato in quanto essa non può essere equiparata a una «indennità giornaliera» perché dovuta a consuntivo sulla base degli «esiti del procedimento di valutazione».
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