DOMANDA: PER LA VALIDITÀ DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (ART. 34 T.U.) È NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE?
DOMANDA: PER LA VALIDITÀ DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (ART. 34 T.U.) È NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE?
RISPOSTA: Gli accordi di programma di cui all’art. 34 del dlgs 267/2000 rientrano, insieme alle convenzioni, alle conferenze di servizi, ai patti territoriali, ed alle conferenze di programmazione, tra gli strumenti di amministrazione concertata. Trattasi cioè di moduli procedimentali per l’esercizio in forma consensuale dell’attività amministrativa improntati ai principi di semplificazione e razionalizzazione.
In particolare, l’accordo di programma consente “l’acquisizione in un unico contesto procedurale delle manifestazioni di volontà, di conoscenza, di giudizio, promananti dai soggetti il cui interesse coordinato è richiesto in vista del fine specifico da raggiungere” (Tar Lazio sez. I, 20 gennaio 1995 n. 62).
L’accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate e cioè di comuni, province e regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici.
La disciplina legislativa dell’accordo di programma risponde alle evidenziate finalità: l’art. 34 del T.U, che si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 15 della legge 241/1990, prescrive un procedimento piuttosto snello e ne indica oggetto e soggetti.
Se l’oggetto è circoscritto alla programmazione e/o alla realizzazione di opere, interventi o di programmi di intervento, quanto ai soggetti si deve distinguere tra soggetti promotori, cui cioè, in ragione della competenza primaria o prevalente in relazione all’opera o intervento, (da individuarsi anche in base all’elemento territoriale), compete di promuovere la conclusione dell’accordo, - residente della Regione, della Provincia o Sindaco – e amministrazioni interessate.
Compete al promotore dell’iniziativa individuare i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento.
La nozione di amministrazione interessata richiede alcune precisazioni.
Nella fase di verifica della fattibilità dell’accordo (in sede cioè della conferenza di servizi di cui all’art. 34 comma 3), possono essere coinvolte tutte quella amministrazioni che possono aver un qualche interesse a partecipare all’accordo, può essere richiesto l’intervento chiarificatore o collaborativo di alcuni soggetti pubblici. L’apporto di tali soggetti però non acquista necessariamente “rilevanza formale ai fini del perfezionamento del consenso, pur contribuendo alla più consapevole formazione di quest’ultimo, né la loro pretermissione è suscettibile di viziare il procedimento” ( Tar Lazio, sez. I 20 gennaio 1995 n. 62).
Deve invece esse acquisito, a pena di inefficacia dell’accordo, il consenso delle amministrazioni cd necessarie, cioè di quelle amministrazioni portatrici di interessi e dotate di competenze necessariamente coinvolte nella progettazione e/o realizzazione dell’opera o dell’intervento (ad esempio il consenso del soprintendente se l’accordo riguarda un’ area soggetta a vincolo).
La partecipazione alla fase di formazione del consenso delle amministrazioni cd non necessarie incide esclusivamente sulla opponibilità a queste ultime dell’accordo stesso.