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LE FORME ASSOCIATIVE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2003. A cura di Barbara ACCETTURA

La legge finanziaria per il 2003 ( l. 27 dicembre n.289) ha introdotto disposizioni fortemente penalizzanti per i piccoli comuni sotto il profilo dei trasferimenti di risorse: risulta, infatti, notevolmente ridotto il contributo per le Unioni di Comuni ( che passa dai 48 milioni di euro del 2002 ai 25 milioni per il 2003 – di cui 20 in favore delle Unioni e 5 in favore delle Comunità montane, art. 31, comma 2).
Critico nei confronti del provvedimento il coordinamento Nazionale ANCI delle Unioni di Comuni, i cui rappresentanti, riunitisi a Roma martedì 4 febbraio 2003, rilevata la grave situazione finanziaria in cui verserebbero molte Unioni e dunque l’insufficienza delle erogazioni statali a farvi fronte, hanno approvato un documento con il quale chiedono ai Ministri dell’Interno e dell’Economia ulteriori erogazioni.
Il sistema degli incentivi ha dato, in passato, un forte impulso all’associazionismo. La costituzione di forme associative intercomunali è stata promossa ed incentivata in vario modo, sostenuta da interventi statali e regionali. Tali interventi hanno consentito una generale riorganizzazione degli enti locali (si consideri che solo nella Provincia di Lecce sono localizzate 12 delle 154 Unioni di comuni costituite in Italia ).
La larga diffusione del fenomeno si spiega poi con l’acquisita consapevolezza da parte degli enti locali dei vantaggi dell’associazionismo: le formule riconducibili all’associazionismo consentono agli enti locali un migliore esercizio delle funzioni ed una più efficiente gestione dei servizi.
Si pensi alla riduzione dei costi unitari dei servizi, che vengono forniti ad un maggior numero di utenti e su di un territorio più vasto, con il risultato peraltro di ridurre gli squilibri tra le aree localizzate sul territorio.
La legge finanziaria rischia ora di mettere in crisi molte delle Unioni già realizzate oltre a costituire un deterrente per nuovi progetti di aggregazione.
Si consideri inoltre che in sede di discussione della finanziaria è stato presentato un emendamento, non trasfuso nel testo definitivo, teso ad reintrodurre l’obbligo di futura fusione come condizione necessaria per poter accedere ai fondi stanziati in favore delle Unioni di comuni.
Tuttavia, non si può dire che il legislatore non sia consapevole della necessità del ricorso alla gestione associata di funzioni e servizi quale tappa imprescindibile nel processo di cambiamento e di riorganizzazione della pubblica amministrazione.
Segnali in questa direzione vengono dalle previsioni di cui ai commi 6 e 7 della legge finanziaria: il comma 6 prevede l’incrementato di ulteriori 25 milioni di euro del contributo spettante alle unioni e alle comunità montane “ svolgenti esercizio associato di funzioni comunali” ( art.31 comma 6); il comma 7 destina a tali unioni un ulteriore incremento, pari a 5 milioni di euro, “per l’esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale destinati a finalità di investimento”.