Risposta: Preliminarmente, si evidenzia che le ordinanze contingibili ed urgenti si differenziano dagli altri provvedimenti amministrativi per il requisito della straordinarietà. Esse, infatti, costituiscono uno strumento eccezionale, atto a consentire alla Pubblica Amministrazione di prevenire o eliminare gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini in presenza di situazioni impreviste di emergenza, non fronteggiabili per mezzo dei normali provvedimenti amministrativi. In senso conforme Consiglio di Stato, V, 9/10/2002, n.5423.
Tali ordinanze devono essere adottate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, fondarsi su una congrua motivazione ed essere adottate entro ragionevoli limiti temporali derivanti dalla persistenza della situazione eccezionale ed imprevedibile di pericolo che è causa della situazione di emergenze da fronteggiare.
In ordine al carattere della straordinarietà, il Consiglio di Stato, con sentenza n.580/2001 (sez.V), ha affermato che l’intervento non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà, atteso che suo connotato essenziale è l’adeguatezza della misura a far fronte alla situazione determinata dall’evento straordinario. Il che chiaramente sta a indicare che nell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti non esiste, in astratto, un metro di valutazione fisso da seguire, ma la soluzione va individuata di volta in volta, secondo la natura del rischio da fronteggiare. Sono, infatti, le esigenze obiettive che si riscontrano nel caso concreto che determinano la “misura” dell’intervento, anche se la soluzione deve corrispondere alle finalità del momento, senza che possa assumere, cioè, i caratteri della continuità e della stabilità.
Tanto premesso, si richiamano gli articoli 50 e 54 con cui il legislatore del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs.vo 267/2000) ha individuato quale organo competente in ambito locale il sindaco: in materia sanitaria, quale rappresentante della comunità locale, negli altri casi, quale ufficiale di governo.
In particolare, in base al 4° comma dell’art. 54 del decreto legislativo 267/2000 (nel testo emendato dall'art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125 c.d. “pacchetto sicurezza”) “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana…”. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, ai sensi del comma 6 del richiamato art. 54 il sindaco con propria ordinanza “può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici… nonché, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio”.
Risulta evidente che il provvedimento contingibile e urgente ha per suo presupposto il pericolo di grave danno che minacci il pubblico interesse a causa di una situazione di carattere eccezionale alla quale non si può far fronte con i normali mezzi predisposti dall'ordinamento giuridico (Cons. Stato sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6366), ovvero situazioni di emergenza, non altrimenti fronteggiabili connesse con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero per altri motivi riconducibili alla sicurezza urbana.
In materia di inquinamento acustico- con particolare riferimento ai limiti di rumorosità- si richiama la disciplina di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 ed alla legge Regione Puglia n. 3 del 2002.
Giugno 2010