Risposta: Il rimborso delle spese legali nei procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile è disciplinato dall'articolo 10-bis, comma 10 della legge n. 248/2005, secondo cui «il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza».
Dal tenore della norma si ricava che l'elemento che caratterizza l'intera disciplina del rimborso delle spese legali si poggia sull'avvenuto proscioglimento nel merito che necessariamente consegue ad una sentenza del collegio giudicante e nella soggezione del convenuto a “giudizio” di responsabilità amministrativa contabile.
In senso conforme la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche, che con sentenza n. 236/2009 ha precisato che l'archiviazione “non ha natura giurisdizionale, né determina un accertamento negativo di responsabilità, né può formare giudicato o creare vincoli per lo stesso ufficio del pubblico ministero, attesa la non definitività del suddetto provvedimento che può essere revocato ed essendo pur sempre proponibile successivamente, nei limiti del termine di prescrizione, l’atto di citazione.
Pertanto, al dipendente in un giudizio di responsabilità amministrativa non possono essere rimborsate le spese legali, qualora il procedimento a suo carico sia stato archiviato nella fase pre-processuale.
Giugno 2010