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COMMENTO AL TIT II CAPO V DLGS 18/08/2000, N. 267. A cura di Barbara ACCETTURA

CONVENZIONI
ART.30 D.LGS.267/2000

Le convenzioni costituiscono forme di collaborazione di tipo funzionale tra enti locali. Le convenzioni possono essere finalizzate:

1. allo svolgimento coordinato di funzioni e servizi;
2. alla creazione di uffici comuni, che opereranno con personale distaccato
dagli enti partecipanti;
3. al conferimento di una delega di funzioni in favore di uno degli enti partecipanti
che opererà in nome e per conto degli enti deleganti.

Le convenzioni devono, a pena di nullità, stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. Gli enti contraenti possono, però, prevedere che le convenzioni contengano ulteriori prescrizioni.

Le convenzioni sono di tipo facoltativo, quando il ricorso alla convenzione è lasciato al libero apprezzamento degli enti locali; di tipo obbligatorio, forme di convenzione obbligatoria possono essere stabilite dallo Stato e dalla Regione nelle materie di rispettiva competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera pubblica.


CONSORZI
ART.31 D.LGS 267/2000

I consorzi costituiscono forme di collaborazione tra enti territoriali tese a realizzare la gestione in forma associata di funzioni e servizi: sono dotati di personalità giuridica e sono assoggettati alla disciplina delle aziende speciali di cui all’art.114 del T.U.

Al consorzio possono partecipare enti locali ed altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzato dalle leggi alle quali sono soggetti

Per la costituzione del consorzio è necessaria una deliberazione formale assunta a maggioranza assoluta dai consigli degli enti aderenti, i quali devono approvare:

1. una convenzione, che regola i rapporti tra consorziati;
2. lo statuto del consorzio, che disciplina ordinamento e funzionamento del consorzio,
la nomina e le funzioni degli organi consortili.

L’assemblea del consorzio è composta dal rappresentante di ciascun ente locale, nella persona del Sindaco o del presidente dell’ente consorziato o di un loro delegato. Ciascun membro esercita il diritto di voto secondo la rispettiva quota di partecipazione.

Tra gli stessi enti non può essere costituito più di un consorzio, nondimeno sembra potersi ritenere consentito il cumulo, in capo al medesimo consorzio, tra gestione di servizi pubblici ed esercizio di funzioni.


UNIONI DI COMUNI
ART.32 D.LGS 267/2000

L'art. 32 del dlgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) definisce le unioni di comuni enti locali aventi potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e l’esercizio delle funzioni/servizi assegnati. Non possiedono, invece, autonomia statutaria, in quanto il consiglio comunale del singolo comune partecipante all’unione adotta e modifica il proprio statuto.

Le unioni devono essere costituite da almeno due comuni non necessariamente confinanti;

Scopo delle unioni è quello di esercitare in forma associata le funzioni/servizi assegnati;

Alle unioni si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni;

Al bilancio di previsione dell'unione si applicano le norme contenute nel titolo 2 del dlgs 267/00. Il bilancio di previsione deve essere deliberato annualmente entro il 31 dicembre, in termini di competenza per l'anno successivo. Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del primo anno di costituzione dell' unione è fissato dallo Statuto.

L'art.32, comma 5 del TUEL stabilisce che alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati: ne deriva che tutti i servizi affidati all'unione e che comportano introiti dovranno essere cancellati dal bilancio di previsione dei comuni ed essere inserite nel bilancio di previsione dell'unione che ne avrà la gestione e il conseguente potere in materia tariffaria.


ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 34 D.LGS 267/2000

L’art.34 disciplina l’istituto dell’accordo di programma: si tratta di uno strumento di semplificazione teso a rendere più spedita ed efficiente l’azione amministrativa attraverso l’azione integrata e coordinata delle amministrazioni interessate ala realizzazione di un obiettivo comune.

Soggetti dell’accordo sono solo le amministrazioni pubbliche, restando precluso l’intervento del privato;

L’accordo può avere ad oggetto la programmazione ed esecuzione di un’opera o più opere pubbliche, la realizzazione di attività strumentali ad un’opera pubblica o un’attività programmatoria anche non strettamente connessa alla realizzazione di un’opera.

Il procedimento per la conclusione dell’accordo si articola in più fasi:

1. l’accordo è promosso dal presidente della Regione o della Provincia o dal Sindaco,
i quali in una prima fase, per verificare la possibilità di concludere l’accordo, indicono
una conferenza di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate;
2. l’intesa è raggiunta con il consenso unanime delle amministrazioni interessate;
3. l’accordo è approvato con atto formale del presidente della Regione o della provincia
o dal Sindaco ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

L’accordo può prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie che dovessero insorgere.

Sono previsti, inoltre, interventi surrogatori per i caso in cui le amministrazioni contraenti non dovessero rispettare gli impegni assunti.

L’accordo può modificare strumenti urbanistici, salva in questo caso la necesstà di ratifica dell’adesione del Sindaco da parte del consiglio comunale.

La norma prevede, altresì, che, per le opere rientranti nei programmi dell’amministrazione ed aventi disponibilità di finanziamento, si debba utilizzare lo strumento dell’accordo di programma.