La circolare illustra nello specifico le modalità di calcolo, specificando che nell’eventualità in cui si sia verificata una contrazione di gettito in una qualsiasi fattispecie tra quelle individuate dall’art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, non è possibile effettuare la compensazione tra tale contrazione ed il ma ggior gettito accertato in relazione ad altre fattispecie. Passando successivamente a chiarire termini e modalità di trasmissione delle certificazioni.
Tra le fattispecie rilevanti ai fini della determinazione del maggior gettito Ici in questione in base alle disposizioni recate dall’art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, ci sono le seguenti:
· terreni oggetto di variazione colturale;
· fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, oltre a quelli che non risultano dichiarati al catasto;
· unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che presentano autonomia funzionale e reddituale;
· rivalutazione del 40% del moltiplicatore previsto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B.
per scaricare la circolare clicca qui