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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, circolare 11 maggio 2010, n.2: Il maggior gettito da indicare equivale alla differenza tra il gettito complessivo registrato come accertamento a tutto l’anno 2009 e quello registrato come accertamento nell’anno 2006

La circolare illustra nello specifico le modalità di calcolo, specificando che nell’eventualità in cui si sia verificata una contrazione di gettito in una qualsiasi fattispecie tra quelle individuate dall’art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, non è possibile effettuare la compensazione tra tale contrazione ed il ma ggior gettito accertato in relazione ad altre fattispecie. Passando successivamente a chiarire termini e modalità di trasmissione delle certificazioni.
Tra le fattispecie rilevanti ai fini della determinazione del maggior gettito Ici in questione in base alle disposizioni recate dall’art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, ci sono le seguenti:
· terreni oggetto di variazione colturale;
· fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, oltre a quelli che non risultano dichiarati al catasto;
· unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che presentano autonomia funzionale e reddituale; 
·  rivalutazione del 40% del moltiplicatore previsto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B.

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