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Corte Conti sez. reg.controllo Lombardia - parere 308/10 - Sulla questione dell`incidenza della Riforma Brunetta nei confronti degli incarichi dirigenziali a contratto di Comuni e Province.

Per la Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti “La disciplina statale trova necessariamente il proprio limite nell’autonomia statutaria e regolamentare costituzionalmente garantite, in materia, alle autonomie locali”.
La Corte si sofferma ampiamente sull’applicabilità dell’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali e del rapporto tra tale norma e il D. Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta).
In forza dell’autonomia organizzativa loro riconosciuta dalla Costituzione, gli Enti Locali, nei limiti di cui all’art.110 TUEL, possono disciplinare con le modalità più corrispondenti alla singola realtà locale i propri Uffici e le tipologie di incarichi da conferire ai dirigenti ad essi preposti. In tal modo potranno conferire incarichi temporanei tenendo comunque presente, da un lato, i limiti imposti dai principi di sana gestione delle risorse pubbliche a disposizione degli enti; d’altro lato, dell’eccezionalità della disposizione di cui all’art. 110 TUEL nel sistema del conferimento d’incarichi dirigenziali”.

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