In base all’art.16 del decreto .lgs.vo 503/1992 la domanda va presentata dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento di età per il collocamento a riposo. Il suddetto termine, fissato per consentire all’Amministrazione di valutare le istanze secondo le proprie esigenze organizzative e funzionali, non è perentorio.Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 12/02/2010 ha, infatti, chiarito che l’amministrazione “può decidere di derogare allo steso valutando ed eventualmente accogliendo anche domande di trattenimento non tempestive. Tuttavia, in tal caso, al fine di operare in maniera imparziale e di non pregiudicare la situazione di altri dipendenti, l’amministrazione dovrà dare comunicazione a tutti gli interessati della riapertura del termine e, quindi, della possibilità di presentare o ripresentare domanda.
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