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Domanda: Alla minorata ricoverata in struttura specialistica spetta la corresponsione della pensione di inabilità? Se si quale è il termine prescrizionale per i ratei non riscossi?

Risposta: La pensione di inabilità per invalidità civile è stata istituita con l'art. 12 della L. 118/1971 che disciplina e stabilisce nello specifico i requisiti per averne diritto. Nel caso specifico il dettato normativo prevede che qualora l'invalido è ricoverato in istituti o case di riposo, a norma dell'art. 14-septies, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n 33, che ha modificato l'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1971, n. 118, la pensione spetta nella misura intera anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. L’inabile avrà diritto a tali indennità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età; raggiunta tale età cesserà la corresponsione della pensione di inabilità e in sostituzione sarà concessa la pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
In tal senso dispone l'art. 19 della legge n. 118 dei 1971, confermato dall'art. 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. Ulteriore conferma è contenuta nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509. Il terzo comma di detto art. 8 stabilisce che se l'importo della pensione sociale risulti inferiore a quello della pensione di inabilità, la differenza è corrisposta a titolo di assegno "ad personam".
Nel caso in questione è indiscutibile il riconoscimento del beneficio economico de qua e, pertanto, spetterà alla minorata la corresponsione delle suddette indennità da parte degli enti competenti evidenziando che, per i ratei scaduti e non riscossi, sussiste il termine prescrizionale decennale: in tal caso, infatti, il tutore potrà agire a tutela della propria assistita per rivendicare le somme non riscosse negli ultimi dieci anni.