Domanda: E’ possibile realizazre in zona agricola, o altra zona, una tettoia fotovoltaica? Se si, tale struttura, in legno/metallo ed aperta sui quattro lati, può essere considerata opera pertinenziale leggera? Il regolamento edilizio non disciplina gli interventi per la realizzazione di tettoie fotovoltaiche.
Risposta: Deve ritenersi la possibilità di realizzare in zona agricola tettoie fotovoltaiche.
Ed invero, l’art. 12, comma 7, del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 espressamente prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”.
Né, con riferimento al Comune di ........., lo stesso principio può ritenersi derogato da quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. a., della L.r. 21.10.2008, n. 31 -“è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: a. nelle zone agricole … nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola”-.
Ed invero, quanto come innanzi disposto dal citato art. 2, comma 1, lett. a, della L.r. 31/08 deve ritenersi espressione dell’avvenuta codificazione, a livello legislativo, del principio (di derivazione giurisprudenziale) di “residualità” delle zone agricole per il quale la destinazione a zona agricola è ascrivibile ad un concetto di zonizzazione negativa, non costituendo ostacolo, salva espressa previsione di segno opposto, alla installazione di opere che, pur non riconducibili a quelle strumentali all’esercizio dell’attività agricola, non riguardino, comunque, l’edilizia residenziale -sono state ritenute per questa via compatibili con la destinazione a zona agricola la realizzazione di una centrale idroelettrica (C. di S. -Sez. IV- 16.10.1989, n. 642), la realizzazione di strutture funzionali a finitimi impianti alberghieri (T.A.R. Puglia Bari 13.11.1991, n. 707), la collocazione di un deposito di esplosivi (C. di S. -Sez. V- 28.9.1993, n. 968), l’esercizio di un’attività di discarica e gli interventi costruttivi diretti all’ampliamento di quest’ultimo (C. di S. -Sez. V- 15.6.2001, n. 3178 e 26.1.1996, n. 95, nonché -Sez. IV- 7.7.1988, n. 578)-.
Di talché, con la innanzi riportata previsione dell’art. 2, comma 1, lett. a, della L.r. 31/08, ferma restando la generale possibilità che nelle zone a destinazione agricola vengano insediati impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il legislatore regionale ha inteso specificare, laddove, alla luce di quanto precisato, ve ne fosse bisogno, che i predetti impianti non potranno essere insediati nelle zone a destinazione agricola in relazione alle quali il pianificatore abbia sancito espresso divieto.
Ma non è questo il caso dello strumento urbanistico vigente nel Comune di ......... atteso che nello stesso non risulta sancito alcun divieto in ordine alla possibilità di allocare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree a destinazione agricola.
La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la differenziano da quella civilistico, dal momento che “il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di autonomo valore di mercato e dotato, comunque, di un volume modesto rispetto all’edificio principale, in modo da evitare il cd. carico urbanistico” (C. di S. -Sez. IV- 15.9.2009, n. 5509).
Di talché, la possibilità di considerare quale pertinenza la singola tettoia realizzata non può essere valutato in astratto, bensì solo in ragione del “contenuto” del singolo progetto proposto e del rapporto intercorrente con lo “edificio” principale.
gennaio 2010