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DOMANDA: PREMESSO CHE IL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PREVEDEVA CHE: 'IN CASO DI UTILIZZO DI UN CENTRO COTTURA NON DI PROPRIETÀ AZIENDALE È FATTO OBBLIGO A PENA DI ESCLUSIONE ..CONTINUA

DOMANDA: PREMESSO CHE IL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PREVEDEVA CHE: 'IN CASO DI UTILIZZO DI UN CENTRO COTTURA NON DI PROPRIETÀ AZIENDALE È FATTO OBBLIGO A PENA DI ESCLUSIONE PRODURRE ADEGUATA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DEL CENTRO'. UNA DITTA PARTECIPANTE HA PRESENTATO, IN PROPOSITO, UN CONTRATTO DI COMODATO PER L'UTILIZZO DI UN IMMOBILE NON DI PROPRIETÀ (STIPULATO TRA IL TITOLARE E SUO PADRE, ESERCENTE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE) MA CON SCADENZA ANTICIPATA RISPETTO ALLA DURATA BIENNALE DELL'APPALTO. SI CHIEDE SE TALE DOCUMENTO ASSOLVA ALLA RICHIESTA DEL BANDO DI UN ADEGUATO TITOLO PER IL CENTRO COTTURA O SE VICEVERSA LA DITTA DEBBA ESSERE ESCLUSA PER MANCANZA DEL REQUISITO.

RISPOSTA: E’ preliminarmente opportuno sottolineare preliminarmente che, non avendo previsto a monte nel suddetto documento, l’obbligo di disporre per tutta la durata dell’appalto del centro di cottura (sia esso in proprietà o in locazione o comodato), l’eventuale disponibilità per un periodo inferiore a detta durata non potrà essere causa di esclusione dalla gara. Il bando in questione, infatti, ne richiede e la disponibilità. Altro sarebbe stato se fosse stata prevista la disponibilità del centro cottura per tutto l’arco temporale di efficacia del contratto.
La soluzione più congrua al quesito da Lei avanzato, è senza dubbio la non attribuibilità di punteggio nel caso di indisponibilità del requisito indicato nel bando (disponibilità) per l’intero periodo contrattuale.
Tuttavia, per mero tuziorismo giuridico, è necessario evidenziare che tale soluzione non esime l’Amministrazione da eventuali ricorsi (da parte di possibili contraenti lesi a seguito dell’attribuzione di un punteggio negativo) avverso il provvedimento di assegnazione dell’appalto poiché, come già detto, il disciplinare richiede solo la disponibilità e quindi è sufficiente che, ai fini della partecipazione alla gara, i partecipanti dimostrino il possesso del requisito con adeguata documentazione senza che la Commissione indaghi su ulteriori presupposti non previsti ai fini della validità del rapporto giuridico (la mera disponibilità di quanto richiesto dal bando, infatti, dovrebbe necessariamente comportare l’attribuzione di un punteggio positivo).