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Domanda: L'amministrazione comunale, nel modificare il regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali, può inserire tutte le violazioni commesse al 31/12/2008 senza applicazione di interessi e irrogazione di sanzioni, ....continua.....

.......... continua....  comprendendo per  gli accertamenti (ICI e TARSU) anche quelli gia notificati?

Risposta: L’art. 13 della Legge Finanziaria 2003 attribuisce agli Enti Locali (Regioni, Province e Comuni), nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, la facoltà di prevedere eventuali forme di condono sui tributi di loro competenza. Precisamente, gli Enti possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni.
Si tratta di una norma assolutamente innovativa nel panorama degli Enti Locali e delle Regioni. Infatti, il potere di condonare violazioni alla normativa tributaria è stato sinora riconosciuto esclusivamente allo Stato.
L’attribuzione di tale potere agli Enti Locali viene prevista come una facoltà, e non certo come un obbligo, nel rispetto, ovviamente dei principi dell’autonomia locale e del nascente federalismo. A ben vedere, la potestà discrezionale conferita risulta essere triplice.
In primo luogo, vi è una discrezionalità sull’ “an”, cioè sulla possibilità o meno di istituire, nell’ambito del proprio territorio di competenza, il condono. Poi, vi è una discrezionalità circa il “quantum”, cioè circa il valore delle riduzioni degli ammontari dei tributi, interessi e sanzioni. Infine, vi è anche una discrezionalità circa il “quomodo”, cioè relativa alle modalità organizzative, con cui disciplinare la procedura di definizione dei tributi locali.
Tutte queste tre forme di discrezionalità, ed in particolare la prima, evidenziano il gravoso problema della assoluta necessarietà di una congrua motivazione del condono. In altri termini, non essendosi in presenza di un condono obbligatorio, cioè previsto e disciplinato dal legislatore nazionale, ma essendo tale facoltà conferita all’Ente, si pone il problema, indubbiamente molto delicato, di individuare ed esternare le ragioni di pubblico interesse giustificanti la decisione.
La necessarietà della motivazione deriva non solo dai principi di trasparenza e di democraticità dell’azione amministrativa, i quali impongono la puntuale illustrazione delle ragioni fondanti le scelte amministrative da intraprendere, ma anche da un’altra questione correlata alla conseguente riduzione del gettito fiscale, correlato ai tributi interessati.
Tale riduzione potrebbe far configurare, in capo ai soggetti decisori pubblici, una responsabilità amministrativa, sindacabile da parte della Corte dei Conti, la quale potrebbe essere evitata solo attraverso una rigorosa esposizione delle ragioni di pubblico interesse, sottese alla decisione.
Innanzitutto, vi possono essere ragioni collegate alla necessità di “fare cassa”, cioè reperire  immediate risorse finanziarie, specialmente in un esercizio giudicato forse avaro di trasferimenti erariali e allo stesso tempo potrebbe essere uno strumento per assicurarsi un aumento del gettito per gli anni futuri inscrivendo nella propria anagrafe tributaria contribuenti assolutamente nuovi.
In secondo luogo, ai fini giustificativi, potrebbe farsi ricorso all’eventuale scarsa efficacia della lotta all’evasione ed all’elusione dei tributi locali, misurata e manifestata dal livello delle riscossioni effettive sugli atti di accertamento emessi.
Inoltre, la presenza di un elevato contenzioso, cioè di un alto numero di controversie pendenti davanti alle Commissioni Tributarie, sia Provinciali che Regionali, o, caso meno frequente, in Cassazione, potrebbe costituire valido motivo per procedere alla definizione.
Mutuando la disciplina contenuta nell’articolo 12 della L. n.289/2002, potrebbe essere conveniente per gli Enti definire i ruoli coattivi iscritti sino al 31 dicembre 2000 e non ancora riscossi, le ingiunzioni per le quali le prospettive d’incasso appaiono incerte e tutti i casi in cui il concessionario, pur avendo presentato domanda di discarico, sia stato incaricato a continuare le attività di recupero.
La peculiarità dei tributi locali sembra,tuttavia,  sconsigliare l’adozione del condono. Questi, infatti, assumono come base imponibile gli immobili che, a differenza del reddito, sono facilmente individuabili e misurabili. Si tenga conto che i Comuni hanno in corso da molti anni iniziative fruttuose per il recupero del gettito tributario come la realizzazione di una banca dati. Generalmente, gli Enti hanno trasformato in supporto magnetico le dichiarazioni  Ici e Tarsu e hanno cominciato ad incrociare tali dati con quelli dell’anagrafe, del catasto, del catasto elettrico, dei contratti di fornitura di acqua e utenze elettriche, con le informazioni fornite dai notai.
Altro strumento largamente utilizzato dai Comuni è la stipula di convenzioni con aziende che svolgono compiti di verifica delle dichiarazioni, anche con sopralluoghi, e che sono remunerati con una quota del maggior incasso.
Tali iniziative hanno prodotto un considerevole aumento del gettito Ici e Tarsu e secondo la Corte dei Conti “il risultato è da attribuire in gran parte al miglioramento dell’attività accertativa dei Comuni, con la riduzione delle sacche di evasione e di elusione tenuto conto dell’inelasticità dell’imposta e della non variazione dei valori delle rendite catastali.”
Non va trascurato, inoltre, che l’incasso proveniente dal condono costituisce, nell’anno in cui si verifica, un’entrata una tantum, che non è destinata a ripetersi negli anni successivi. Se tale entrata viene utilizzata per coprire un eventuale scompenso di cassa di natura strutturale, il problema del riequilibrio sarebbe, invero, rinviato, ma non risolto. Tale riflessione deve essere opportunamente effettuata nel caso in cui la definizione agevolata fosse collegata, più o meno tacitamente, a manovre di risanamento. 
Appare, quindi, evidente che la decisione di procedere al condono necessita di una motivazione “rafforzata”, la quale non può assolutamente risolversi in una mera formula di stile. Fra l’altro, tale difficoltà motivazionale è, indirettamente, comprovata dal fatto che la novità normativa non ha riscosso sinora  successo presso tutte le Amministrazioni.
Per quanto riguarda le modalità organizzative gli Enti Locali fruiscono di un ambito alquanto ampio di autonomia, seppur nel rispetto di alcuni limiti di carattere generale, desumibili dall’organizzazione interna dell’Ente medesimo. Specificatamente Comuni e Provincie, con esclusione di quelle autonome di Trento e Bolzano, possono procedere all’applicazione del condono mediante un apposito Regolamento, approvato in sede di Consiglio.
Per quanto concerne l’effettiva sfera di azione del condono, va rilevato che le Regioni, le Province ed i Comuni possano stabilire:
· la riduzione dell’ammontare delle imposte e delle tasse di loro competenza;
· la riduzione, o anche l’esclusione dei relativi interessi e sanzioni.
L’Ente Locale deve stabilire un termine, da indicarsi anche nell’atto medesimo destinato a disciplinare i tributi, comunque non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, entro cui adempiere. Precisamente, il condono può essere riferito sia ad obblighi tributari, precedentemente in tutto o in parte non rispettati, sia ad obblighi tributari, connessi a casi in cui siano già in corso procedure di accertamento, o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale.
L’art. 13, a tal riguardo, stabilisce che la richiesta del contribuente di avvalersi delle agevolazioni disposte determina la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine prefissato dall’Ente. Deve essere chiaro, tuttavia, che in assenza di un apposito atto deliberativo istituente e disciplinante il condono, i Giudici Tributari non potranno in alcun modo sospendere le controversie, qualora sia stata già fissata l’udienza di discussione.
Tale preclusione emerge da una lettura combinata degli artt. 13 e 16 della Legge Finanziaria 2003, che disciplinano, in modo diverso, l’istituto delle liti fiscali pendenti. Nelle more della possibile adozione di tale atto deliberativo, i Giudici dovranno quindi trattare tutte le controversie già fissate, a meno che l’Ente impositore non ne richieda il rinvio, in attesa dell’approvazione del provvedimento.
Per quanto riguarda l’ambito applicativo del disposto di cui all’art. 13 della legge 289/02 un importante e definitivo chiarimento è stato dato  dalla Corte dei Conti  - Sezioni Unite per la Regione Sicilia in sede consultiva -  con la deliberazione n. 6/2006 del 13 dicembre 2006 – 24 gennaio 2007 .
La Corte dei Conti, infatti, a seguito di un quesito posto dal Comune di Canicattì (Ag), ha fatto il punto sulla portata applicativa dell’art. 13 della legge n. 289 del 2002 ribadendo il No al “condono fiscale” per periodi d’imposta successivi al primo gennaio 2003.
La invocata disposizione stabilisce, infatti,  che, con riferimento ai “tributi propri” gli enti locali possono stabilire "la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti", anche "per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale".
 La vaexata quaestio concerneva la reiterabilità o meno dell’applicazione della predetta disposizione sulla “definizione agevolata dei tributi”, con riferimento alla possibilità di riaprire i relativi termini, per periodi d’imposta successivi a quelli già oggetto di precedente “condono”.
La Corte ha sottolineato come la disciplina contenuta all’art. 13 della legge n. 289 del 2002 sia di “stretta interpretazione”, data la sua natura di “evento eccezionale” nell’ambito dell’ordinamento giuridico.
Ne deriva che, secondo l’interpretazione data, gli enti locali possono utilizzare la facoltà prevista dalla normativa con riferimento esclusivamente a periodi d’imposta antecedenti al primo gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge), anche nei casi in cui si siano già avvalsi della definizione agevolata dei tributi propri. In buona sostanza, la circostanza che gli enti abbiano già “condonato” alcune entrate non preclude una riapertura dei termini, ma ciò può essere fatto unicamente con riferimento all’ “invalicabile” limite temporale dei periodi d’imposta antecedenti il 2003.
La Cassazione, con la sentenza 12 novembre 2003, n. 16990, è intervenuta sull'applicabilità del condono, contenuto nella finanziaria 2003, alle liti pendenti nei confronti degli enti locali. Con tale pronuncia, in particolare, è stato precisato che non è possibile sospendere la lite fiscale nei confronti dell'ente locale, senza una delibera di quest'ultimo che preveda le imposte e le modalità per usufruire del condono.
Da quanto sopra deriva che la facoltà per gli Enti di avvalersi dell’ipotesi di cui all’art. 13 della legge 289/02 è subordinata alla sussistenza di specifici limiti di legittimità e di merito dal rispetto dei quali non si può prescindere per non incorrere nel giudizio di responsabilità della Corte dei Conti. In ogni caso unitamente all’approvazione del Regolamento concernente l’applicazione del condono il consiglio deve approvare un provvedimento di riequilibrio delle minori entrate rispetto alle originarie previsioni di bilancio.