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DOMANDA: LA DICHIARAZIONE FALSA, RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE, RESA IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D’APPALTO, COMPORTA NECESSARIAMENTE, DI PER SÉ, L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA?

RISPOSTA: Il D.P.R. n. 412/2000, che ha integrato il D.P.R. 554/1999, introducendovi l’art. 75 “Cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici”, disciplina in modo specifico i requisiti per la partecipazione alla gara d’appalto indetta da una P.A.; anzi, più precisamente la legge prevede, in negativo, quali sono le cause di esclusione dalla possibilità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione.
Dalla lettura di dette norme si evince chiaramente che la caratterizzazione fondamentale che il soggetto partecipante deve possedere, è una comprovata, rectius, non smentita, capacità morale e professionale.
In particolare, i requisiti che le imprese devono possedere per la partecipazione alle gare d’appalto, sono stati oggetto di ampia analisi da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici, che con determinazioni n. 16/23 del 5 dicembre 2001 e n. 10 del 29 maggio 2002, integrativa della prima (alla cui lettura si rinvia, nella sezione Documentazione di questa Rubrica), ha chiarito quali sono i criteri che le stazioni appaltanti devono tenere ben presenti al momento della valutazione dell’idoneità tecnico - professionale, ma, soprattutto, morale del partecipante.
L’Autorità ha, tra l’altro, chiarito che qualora il responsabile del procedimento di una gara d’appalto accerti che il soggetto, nel dichiarare i propri requisiti di idoneità alla partecipazione, abbia commesso un falso, ha l’obbligo di escluderlo dalla procedura e di darne la relativa comunicazione alla Autorità medesima, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria a suo carico.
Si rammenta, inoltre, che tra le cause di esclusione previste dall’art. 75 del D.P.R. 554/99, come integrato dal D.P.R. n. 412/2000, rientra anche la circostanza dell’aver “.. nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (...) reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici”: è per tale ragione, dunque, che risulta fondamentale la collaborazione delle P.A. al fine di consentire agli organismi di vigilanza un controllo, a fini anche repressivi, della condotta degli esecutori di lavori pubblici.
Se così è, il soggetto che renda, in sede di presentazione della documentazione attestante il possesso di detti requisiti una dichiarazione che, poi, si verifichi essere non corrispondente al vero, dimostra senza dubbio alcuno di essere privo del requisito di ordine soggettivo che la legge intende accertare in ogni soggetto, ovvero il requisito della moralità professionale: è per questa ragione, quindi, che, correttamente, la stazione appaltante estromette dalla gara il partecipante che si sia reso colpevole di tale falsa dichiarazione. (E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez VI nella sentenza n. 4483 del 5 settembre 2002, - alla cui lettura si rinvia nella sezione Giurisprudenza di questa Rubrica - a proposito di una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante di una società attestante l’assenza di condanne penali, risultata non veritiera dal certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica).