RISPOSTA: Il D.P.R. n. 412/2000, che ha integrato il D.P.R.
554/1999, introducendovi l’art. 75 “Cause di esclusione dalle gare di
appalto per l’esecuzione di lavori pubblici”, disciplina in modo
specifico i requisiti per la partecipazione alla gara d’appalto indetta
da una P.A.; anzi, più precisamente la legge prevede, in negativo,
quali sono le cause di esclusione dalla possibilità di concludere
contratti con la Pubblica Amministrazione.
Dalla lettura di dette
norme si evince chiaramente che la caratterizzazione fondamentale che
il soggetto partecipante deve possedere, è una comprovata, rectius, non
smentita, capacità morale e professionale.
In particolare, i
requisiti che le imprese devono possedere per la partecipazione alle
gare d’appalto, sono stati oggetto di ampia analisi da parte
dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici, che con
determinazioni n. 16/23 del 5 dicembre 2001 e n. 10 del 29 maggio 2002,
integrativa della prima (alla cui lettura si rinvia, nella sezione
Documentazione di questa Rubrica), ha chiarito quali sono i criteri che
le stazioni appaltanti devono tenere ben presenti al momento della
valutazione dell’idoneità tecnico - professionale, ma, soprattutto,
morale del partecipante.
L’Autorità ha, tra l’altro, chiarito che
qualora il responsabile del procedimento di una gara d’appalto accerti
che il soggetto, nel dichiarare i propri requisiti di idoneità alla
partecipazione, abbia commesso un falso, ha l’obbligo di escluderlo
dalla procedura e di darne la relativa comunicazione alla Autorità
medesima, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria a suo carico.
Si
rammenta, inoltre, che tra le cause di esclusione previste dall’art. 75
del D.P.R. 554/99, come integrato dal D.P.R. n. 412/2000, rientra anche
la circostanza dell’aver “.. nell’anno precedente la data di
pubblicazione del bando di gara (...) reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici”: è per tale ragione, dunque, che
risulta fondamentale la collaborazione delle P.A. al fine di consentire
agli organismi di vigilanza un controllo, a fini anche repressivi,
della condotta degli esecutori di lavori pubblici.
Se così è, il
soggetto che renda, in sede di presentazione della documentazione
attestante il possesso di detti requisiti una dichiarazione che, poi,
si verifichi essere non corrispondente al vero, dimostra senza dubbio
alcuno di essere privo del requisito di ordine soggettivo che la legge
intende accertare in ogni soggetto, ovvero il requisito della moralità
professionale: è per questa ragione, quindi, che, correttamente, la
stazione appaltante estromette dalla gara il partecipante che si sia
reso colpevole di tale falsa dichiarazione. (E’ quanto affermato dal
Consiglio di Stato, sez VI nella sentenza n. 4483 del 5 settembre 2002,
- alla cui lettura si rinvia nella sezione Giurisprudenza di questa
Rubrica - a proposito di una dichiarazione sostitutiva resa dal legale
rappresentante di una società attestante l’assenza di condanne penali,
risultata non veritiera dal certificato rilasciato dalla Procura della
Repubblica).