Nel parere l’UPPA chiarisce che, per l’art.33, comma 3, della legge 104/1992, la platea di soggetti legittimati a fruire le agevolazioni per poter prestare assistenza a persone con handicap grave e tra queste figure non compaiono né il tutore legale né l’amministratore di sostegno, i quali sono chiamati ad assolvere altre funzioni e non possono essere annoverati tra i parenti o gli affini.
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