RISPOSTA: Il quesito pone delle problematiche spinose
che purtroppo non riescono a trovare una risposta esaustiva sul solo
piano positivo.
L’art. 18, comma 9 della legge n. 55/90,
espressamente prevede che “L’impresa che riavvale del subappalto o del
cottimo, deve allegare copia autentica del contratto e la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione
temporanea, società o consorzio”.
Non si può non evidenziare che,
diversamente da quanto disposto dall’art 10, comma 1 bis della Legge
109/94, come successivamente modificata ed integrata, che prevede un
espresso divieto di partecipazione alla gara per quelle imprese che si
trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art
2359 c.c., la disciplina in tema di subappalto, pur prevedendo la
necessità che la stazione appaltante sia messa a conoscenza delle
suddette situazioni, in realtà poi non prevede alcun divieto, né
commina alcuna sanzione per le ipotesi di violazione dello stesso.
Appare
evidente, infatti, che il fine principale della norma sul divieto di
partecipazione alle imprese tra loro controllate è tutta nella tutela
del principio della par condicio tra i concorrenti che, nella
fattispecie, passa per la presunzione, nei casi di controllo e
collegamento, della violazione del principio della segretezza delle
offerte e della riconducibilità, in capo allo stesso concorrente, della
pluralità di offerte facenti capo ad imprese collegate, secondo un
principio generale, desumibile anche dalla normativa comunitaria, per
il quale più imprese legate tra loro da un vincolo del collegamento
rappresentano comunque un unico centro imprenditoriale e decisionale,
pertanto non se ne deve consentire la partecipazione alla medesima
gara, proprio onde evitare fenomeni di turbativa e di alterazione dei
principi concorrenziali.
Si spiega, allora, perché mentre un
preciso divieto è posto in fase di partecipazione alla gara, proprio
perché sono in gioco gli equilibri concorrenziali, simile divieto non è
previsto in fase esecutiva, quando è in discussione l’autorizzazione al
subappalto, allorché è sufficiente che la stazione appaltante sia
edotta dei vincoli che eventualmente legano l’impresa aggiudicataria e
quella affidataria del subappalto
Appare interessante, a questo
proposito, soffermarsi sulle nozioni di controllo e di collegamento,
quali scaturiscono, soprattutto, dall’applicazione che ne fa la
dottrina e la giurisprudenza.
Particolare attenzione merita,
infatti, sopratutto a seguito dei recenti interventi istituzionali, il
fenomeno delle imprese organizzate in gruppi, ovvero delle soggettività
giuridiche autonome ma tra loro comunque legate da intrecci societari,
che è in continua espansione, soprattutto in ragione della nascita di
un mercato unico e del contemporaneo infittirsi degli incontri/scontri
concorrenziali che hanno indotto le imprese a creare forme di
aggregazione per fronteggiare il mercato e le sue insidie: ci si
riferisce, in particolare alle forme di controllo e di collegamento.
Il controllo ed il collegamento sono fenomeni previsti dal codice civile all’art. 2359 che individua tre ipotesi:
a) società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in seno all’assemblea ordinaria;
b) società nella quale altra società possiede voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
c) società che sono sotto l’influenza dominante di altra società in ragione di particolari vincoli contrattuali.
Il
collegamento, invece, deriva dalla circostanza che una società possa
esercitare un’influenza notevole su un’altra società, il che si presume
qualora per esempio nell’assemblea ordinaria di quest’ultima possa
esercitare almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha
azioni quotate in borsa, ma per tutti gli altri casi di possibili
collegamenti, la individuazione è rimessa alla verifica caso per caso.
Il
controllo può definirsi “interno” nei casi sub a) e b), perché legato
al possesso di azioni; “esterno” nel caso sub c), perché trae origine
da particolari vincoli contrattuali.
E’ ovvio che la disposizione
che ha dato luogo ai maggiori dubbi interpretativi è quella del
controllo c.d. esterno e del collegamento, proprio per la difficoltà di
individuare le ipotesi che vi potessero rientrare, visto che la
previsione della legge è, in questi casi, slegati da precisi
riferimenti numerici.
Da subito, quindi, lo scopo degli
interpreti, e soprattutto della giurisprudenza, e successivamente del
legislatore, è stato quello di recepire e diffondere una nozione di
controllo e di collegamento estesa e funzionale al raggiungimento
dell’obiettivo del sistema, che è quello di liberare le procedure
concorsuali dagli effetti distorsivi che possono provocare
sull’espletamento delle gare, le intese fra i concorrenti in una
procedura di evidenza pubblica.
Giova sottolineare che in questo
compito, le stazioni appaltanti non sono purtroppo sempre in grado di
individuare tali fenomeni distorsivi; infatti, il legislatore non
precisa quale debba essere il vincolo negoziale dal quale può scaturire
la situazione di controllo, e tanto meno si preoccupa di definire cosa
possa intendersi per influenza dominante, ai fini della enucleazione
delle ipotesi di collegamento.
Le tipologie contrattuali sospette
andranno, perciò, desunte secondo un criterio teleologico che faccia
venire in rilievo la presenza di un effetto collaterale di
subordinazione, con la ovvia precisazione che non può ritenersi
sufficiente un qualunque vincolo di normale collaborazione scaturente
dal contratto e non sarà sufficiente neanche, perciò, la mera
situazione di dipendenza economica, se questa non si traduca, poi, sul
piano giuridico - fattuale in una influenza dominate sull’attività
dell’impresa dominata: in tutte queste ipotesi, quindi, accertare la
presenza di una situazione di controllo o di collegamento sarà sempre e
comunque una questione di fatto che, per ovvii motivi, è inibita, nella
maggioranza dei casi, alla stazione appaltante in sede di espletamento
della gara.
Occorre subito notare che nell’impianto della legge
Merloni, quale risultante dalle ultime modifiche ed integrazioni, le
due fattispecie di controllo e di collegamento, seguono regimi
giuridici ben differenziati: l’art. 10, comma 1 bis della Legge,
infatti, prevede un espresso divieto di partecipazione alle gare, per
le imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 c.c. .
Nulla è detto, invece, con riferimento
alle ipotesi di collegamento che, perciò, non appaiono sufficienti a
supportare l’esclusione dalla gara di un’impresa che manifesti, se ed
in quanto sia possibile rilevarle, forme di collegamento con altra
ditta concorrente.