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Domanda: “Sono perentori i termini previsti dal CCNL comparto enti locali per la conclusione del procedimento disciplinare? In assenza di regolamento il segretario comunale può assumersi la responsabilità del procedimento.....continua.............

Domanda: Sono perentori i termini previsti dal CCNL comparto enti locali per la conclusione del procedimento disciplinare? In assenza di regolamento il segretario comunale può assumersi la responsabilità del procedimento ed in caso affermativo può delegare l'attività istruttoria ad altro dipendente? Infine, l'attività istruttoria può essere esercitata facendo ricorso ad audizioni di soggetti esterni all'ente?

Risposta: La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 10 maggio 2007, n. 10668 ha sostenuto  in merito alla natura dei termini del procedimento disciplinare nel lavoro privatistico-contrattualistico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che la stessa deve essere definita con riguardo allo scopo che essi perseguono, a garanzia della sollecita conclusione, con la conseguenza che il carattere della perentorietà è esclusa in tutti quei termini volti a cadenzarne l'andamento. Il Collegio, nel dispositivo della sentenza citata, pur ammettendo la perentorietà del termine iniziale e finale del procedimento ha richiamato altra giurisprudenza conforme (Cass. 13 aprile 2005, n. 7601) secondo cui nell'assetto privatistico-contrattualistico del rapporto d’impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, vige il principio in base al quale “la natura dei termini contrattualmente previsti per lo svolgimento del procedimento disciplinare deve essere definita con riguardo allo scopo che essi perseguono nella prospettiva di un'inderogabile garanzia di sollecita conclusione, con la conseguenza che il carattere della perentorietà non è generalmente rinvenibile in tutti i termini volti a cadenzarne l'andamento (quali quello per la segnalazione dell'ufficio, per la contestazione degli addebiti e la relativa comunicazione all'interessato), ma deve essere riconosciuto solo a quello stabilito per l'adozione del provvedimento finale”. In assenza di regolamento il segretario comunale, in qualità di “capo della struttura burocratico-amministrativa” potrà assumere la responsabilità del procedimento disciplinare eventualmente delegando altro funzionario per lo svolgimento dell’attività istruttoria. Non è da escludersi che l’attività istruttoria possa comportare l’audizione di soggetti esterni all’ente qualora gli stessi possano fornire informazioni utili ai fini del procedimento stesso. L’assunzione di tali ed ulteriori informazioni non inficerebbe il procedimento disciplinare e il relativo provvedimento adottato.
novembre 2009