Home | Chi Siamo | Forum | Newsletter | Gradimento Sito | Contatti

Domanda: Il Comune può legittimamente adottare una modifica regolamentare per prevedere – con decorrenza 2010- l’assimilazione all’abitazione principale delle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado di parentela?

Risposta: La materia dell’esenzione dall’ICI sull’abitazione principale è disciplinata dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 126/2008 l’esenzione prevista per l’ abitazione principale” va riconosciuta anche a tutte le unità immobiliari assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge. 
Tale principio è stato precisato dal Ministero dell’economia e delle finanze,  Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo fiscale, con le risoluzioni n. 12/DF del 5 giugno 2008 e n. 1/DF del 4 marzo 2009, con le quali si è chiarito che “sono esclusi dal beneficio in parola quegli immobili che sono stati oggetto di assimilazione all’abitazione principale con regolamento divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, successivamente a detta data…” (risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008).
Con risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009 è stato chiarito che “le ipotesi di assimilazione in discorso sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da: a) l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. E’ in ogni caso necessario che il comune nel proprio regolamento o deliberazione abbia espresso la volontà di effettuare l’assimilazione all’abitazione principale anche mediante l’applicazione: della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di ricovero, di cui alla lettera a);   della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito, di cui alla lettera b)”
Per completezza, si evidenzia che  il potere del comune di introdurre modifiche regolamentari in materia, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dovrà rispettare quanto previsto all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 93 del 2008, che ha sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato,  dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale.
settembre 2009