Il provvedimento si esprime sulla circolare applicativa predisposta dal ministro per la pubblica amministrazione, relativa alle misure di trasparenza e pubblicità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge 69/2009, in materia di pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale. L'articolo 21 della legge 69/2009 prevede che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali e di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Insomma una operazione trasparenza su salute e soldi dei dipendenti pubblici.
Per il Garante su internet vanno pubblicate tutte le retribuzioni, ma solo quelle relative al contratto di lavoro e non altre, non potendosi pubblicare informazioni che non siano funzionali a tale finalità di trasparenza. Pertanto, se il compenso non è compreso nel contratto individuale di lavoro non sarà soggetto al regime di pubblicità e trasparenza.
Non possono, inoltre, essere assolutamente diffusi i nomi degli assenti dal servizio, in quanto per legge vanno pubblicati solo i tassi di assenza.
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