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Domanda:E’ possibile, successivamente al termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e prima del termine per l’assestamento del bilancio di previsione, variare le tariffe TARSU dell’anno in corso?

Risposta: Nessun aumento della tariffe TARSU  è ammissibile dopo approvazione del bilancio preventivo. E’ da ritenere illegittimo, infatti, l’aumento della TARSU effettuato dopo l’approvazione del bilancio di previsione e prima dell’assestamento generale.
E’ infatti previsto che entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, stabilito in via ordinaria al 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, i comuni deliberano le tariffe per unità di superficie da applicare l’anno successivo alle categorie di tassazione previste nel regolamento.
Tale termine non è vincolante per i comuni in stato di dissesto dichiarato e per i comuni che deliberano le tariffe quale atto dovuto in seguito a rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisioni definitive.
Accade sovente, però, che provvedimenti normativi differiscano o proroghino ulteriormente il termine fissato per l’approvazione del bilancio. Per l’anno 2009 ad esempio tale termine originariamente fissato al 31 marzo è stato successivamente prorogato al 31 maggio.
Orbene per disciplinare la data di effettiva decorrenza delle tariffe è intervenuto l’art. 53, c. 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27 della legge 28.11.2001, n. 448, il quale prevede che se “anche approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma , comunque, entro il termine di approvazione del bilancio essere hanno effetto  dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”
Ne deriva che se non viene approvata nel precitato termine alcuna tariffa si considerano prorogate quelle esistenti, mentre se le tariffe sono approvate successivamente a tale termine le stesse hanno efficacia dal 1° gennaio dell’esercizio successivo.
La problematica del quesito sollevato trova. peraltro, soluzione in quanto ribadito dal Ministero dell’Economia e delle  Finanze con la nota  prot. n. 5602/2007/DPF/UFF del 16.03.07. Con la precitata nota il Ministero intervenendo su un caso concreto di tariffe approvate in epoca successiva al termine previsto dalla normativa statale per l’approvazione del bilancio ebbe modo di osservare che “le tariffe deliberate non potranno essere applicate dal 1 gennaio 2005 ostandovi il chiaro disposto di legge che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n° 388 e successive modificazioni ed integrazioni”.
 “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito – continuava la ministeriale - entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Pertanto secondo quanto riportato in prosieguo ….. i disposti aumenti della tariffa RSU, saranno applicabili solamente  con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo.”
La soluzione innanzi delineata al quesito posto trova, tra l’altro, ulteriore conferma  nel parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – n. 4 del 05.02.09
Con il richiamato parere la Corte dei Conti  ha evidenziato che “ il comma 30 dell’art. 77bis della manovra d’estate ha disposto la possibilità dell’aumento tariffario esclusivamente per la TARSU: I termini e la decorrenza degli interventi consentite fanno riferimento all’art. 54, c. 1 bis, del D. Legsl. 466/97, che prevede che la fissazione delle aliquote e tariffe sia effettuata prima della data di approvazione del bilancio di previsione e in particolare la norma usa l’espressione ai fini dell’approvazione, rendendo evidente il collegamento tra la formazione del bilancio e le scelte in materia di finanza e tributi locali”.
La Corte dei Conti fa riferimento, inoltre, al comma 1 bis dell’art. 54 che consente la possibilità di variare le tariffe  e i prezzi pubblici, affermando che la stessa è da ritenere limitata alle sole entrate extratributarie.
Tale orientamento trova, peraltro, puntuale conferma nello Statuto dei Diritti del Contribuente oer il quale le modifiche ai tributi si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo, ciò nella considerazione che quando il legislatore ha voluto introdurre delle deroghe al principio generale lo ha fatto esplicitamente così come  con l’art. 7 del D.L. 61/2007 – convertito con modificazioni nella legge 87/2007 – che ha fissato per i soli comuni della Regione Campania l’obbligo della copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti o  come nel caso del D. Lgs.vo 507/93 che dispone una disciplina transitoria al fine di riequilibrio della tariffe.
Aprile 2009