Risposta: Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione il presupposto dell'Imposta Comunale sugli Immobili non è in alcun modo ricollegato all'idoneità del bene a produrre reddito.
Per le aree edificabili soggette a vincoli urbanistici che le destinano all'espropriazione non è applicabile, infatti, alcuna esenzione dal pagamento dell'ICI.
Tale principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19750 del 4 ottobre 2004. Specificatamente la suprema Corte ha affermato che “l'articolo 1 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, in nessun modo ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine a incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell'immobile ai soli fini della determinazione della base imponibile e quindi della concreta misura dell'imposta.”
In concreto l'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 504/1992 prevede che il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
In nessun modo, pertanto, la norma in questione ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito, né tanto meno alla sua attitudine a incrementare il proprio valore o il reddito prodotto.
A contrario, il valore dell'immobile assume rilevanza solo ai fini della determinazione della base imponibile, giusto quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del richiamato Dlgs n. 504/1992, con la conseguenza che “il maggiore o minore valore del bene, e quindi indirettamente la sua redditività, non incide casualmente sulla sua assoggettabilità all'imposta, ma, costituendo il criterio di determinazione della base imponibile, influisce soltanto sulla concreta misura dell'imposta applicabile.”
In particolare, per le aree fabbricabili, il valore rilevante, ai fini della determinazione della base imponibile, è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Per i terreni agricoli, invece, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
Per quanto innanzi argomentato la Corte di Cassazione, ritiene giuridicamente infondata la tesi, secondo la quale un terreno – avente natura edificabile, ma soggetto a un vincolo urbanistico che lo destina all'espropriazione - subendo un decremento di valore ed essendo collocato di fatto fuori dal mercato, dovrebbe essere considerato esente dall'ICI.
Parimenti la suprema Corte con la richiamata sentenza ha ritenuto priva di fondamento l'ulteriore tesi secondo la quale la vocazione edificatoria di un terreno e la sua sottoposizione all'ICI, conseguenti all'inclusione di esso in un piano di lottizzazione, sarebbero in realtà escluse dalla destinazione dell'immobile all'espropriazione.
Per la Cassazione, infatti, è condivisibile la tesi secondo la quale la possibilità dell'espropriazione per pubblica utilità non comporta l'affermazione della inedificabilità, in quanto, a prescindere dalla valutazione soggettiva del proprietario, un bene immobile è da considerare oggettivamente come area per effetto della inclusione in uno strumento urbanistico che ne preveda l'utilizzazione a scopo edificatorio, comportandone, così, l'assoggettamento a ICI.
La non esenzione ai fini ICI delle aree fabbricabili soggette a vincolo di esproprio riceve ulteriore conferma dalla disciplina dettata dall'articolo 16, comma 2, del D. lgs n. 504/1992, abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi degli articoli 58, comma 1, e 59 del Dpr 8 giugno 2001, n. 327, modificati dal D. lgs n. 302/2002, i quali mirano a ristorare il proprietario dal pregiudizio a lui derivante nel caso in cui l'imposta versata nei cinque anni precedenti all'espropriazione, conteggiata sul valore venale del bene, sia superiore a quella che sarebbe risultata se fosse stata calcolata sull'indennità di espropriazione effettivamente corrisposta.
Del resto tale disciplina, nella parte in cui non si applica al periodo di tempo antecedente agli ultimi cinque anni rispetto alla data dell'espropriazione, non pone, secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza, dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione.
Si è quindi dell’avviso che in tema di Imposta Comunale sugli Immobili, il presupposto dell'imposta non è in nessun modo ricollegato all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, giacché il valore dell'immobile assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell'imposta, con la logica conseguenza che deve escludersi che un'area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione, sia, per ciò stesso, esente dall'imposta.
Tale posizione è stata, peraltro, di recente ulteriormente ribadita dalla suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19131 del 12 settembre 2007.
Con tale sentenza la Corte ha, infatti, nuovamente puntualizzato che “in tema di ICI, l'art. 1 d. lgs. 504/1992, in nessun modo ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, giacché, ai sensi del successivo art. 5, il valore dell'immobile assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura dell'imposta. Ne consegue che deve escludersi che un'area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione, sia, per ciò stesso, esente dall'imposta “ (cfr. Cass. 19750/04; per analoghe considerazioni - in tema nozione di edificabilità in materia di imposta di registro: v. Cass. 7676/02).