Risposta: La fattispecie di cui alla suindicata richiesta risulta disciplinata dall’art. 6, comma 3 bis del D. Legsl. 504/1992, istitutivo dell’ICI il quale esplicitamente stabilisce: “il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto o di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.
Tale norma stabilisce, quindi, che soggetto passivo è il proprietario, il quale deve provvedere al versamento dell’ICI relativa alla casa coniugale non assegnata considerandola abitazione principale per la corrispondente quota di possesso.
Naturalmente la richiamata disposizione deve essere inquadrata nel contesto del nuovo regime di favore recato dall’art 1, comma 3, D.L. 27.05.08, n. 93 – convertito con modificazioni nella legge 24.07.08, n. 126 – il quale estende esplicitamente al coniuge non assegnatario il beneficio previsto per l’abitazione principale.
Così come chiarito dalla Risoluzione n. 12/DF del 05.06.2008 il soggetto passivo proprietario e non assegnatario della ex casa coniugale gode dell’esenzione per abitazione principale per la quota di proprietà o per quella su cui insiste la titolarità di altro diritto reale a condizione che:
- pur avendo la proprietà di un altro immobile nel medesimo comune in cui è ubicata la casa coniugale questi sia locato e, quindi, non adibito ad abitazione principale;
- adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l’ex casa coniugale
- abbia la propria abitazione principale presso un immobile ubicato nel medesimo comune ove è situata l’ex casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha concesso in comodato d’uso gratuito.
Corre l’obbligo di rilevare che anche in tale ipotesi l’esenzione per abitazione principale non opera per gli immobili cosiddetti di lusso iscritti in catasto nelle categorie A01 /abitazioni di tipo signorile), A08 (ville), A09 ( castelli e palazzi ). (cfrs. risoluzione n. 12/DF 2008 punto 6 , lett. a)