Domanda: Con regolamento il Comune può equiparare al trattamento previsto dalla legge n° 126 del 24 Luglio 2008 per l’abitazione principale quella concessa in uso gratuito come abitazione principale a parenti di 1° grado in linea retta e relativa pertinenza ammessa, nella quale gli stessi vi abbiano stabilito la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora?
Risposta: Con l’istanza di cui sopra si chiede di conoscere se un Comune possa estendere con regolamento il trattamento previsto per l’abitazione principale dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008 (conversione in legge del D.L. 27.05.08, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie) a quella concessa in uso gratuito a titolo di abitazione principale e pertinenza annessa a parenti di 1° grado in linea retta nella quale gli stessi abbiano stabilito sia la residenza anagrafica che l’effettiva e stabile dimora..
Al riguardo si osserva che l’esclusione della “prima casa” dall’Imposta Comunale sugli Immobili è stata disposta con l’art. 1, del D. L. 27.05.08, n. 93 - convertito nella legge 126/2008. Dalla lettura dell’intero articolato, così come chiarito con la risoluzione n. 12/DF del 05.06.08 “si evince che il reale intento del legislatore è stato quello di introdurre, a decorrere dall’anno 2008, una norma di esenzione a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.”
In base a tale disposto i contribuenti che si trovavano nelle condizioni previste dalla norma di favore non erano tenuti a corrispondere l’ICI sull’abitazione principale già a decorrere dal versamento in acconto per l’anno 2008 (16.06.08).
Per la individuazione dell’abitazione principale il comma 2 del richiamato art 1 del D.L. 93/2008 ha operato un rinvio alla disciplina in materia dettata dall’art. 8, comma 2, del D. Legsl. 504/1992 istitutivo del tributo, il quale stabilisce che per abitazione principale si intende “quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, lett. b) della legge 27.12.2006, n. 296, si identifica , salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica”.
La precitata norma di esenzione non menziona, tuttavia, le pertinenze dell’abitazione principale così come individuate dall’art. 817 del codice civile. Tale silenzio legittima ex se l’estensione dell’esenzione de qua alle pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, dal momento che in base all’art. 818 del codice civile “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente predisposto” . Tale esenzione opera, tuttavia, nei limiti eventualmente stabiliti dal regolamento comunale, così come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 1279/98 del 24.11.98.
L’esenzione in parola è parimenti estensibile ex comma 2, art. 1 del D.L. 93/2008 a tutte quelle unità immobiliari che il Comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali.
Occorre , quindi, sottolineare che il comma 2 dell’art. 1 del DL. 93/2008 fissa un preciso limite ai fini del riconoscimento dell’esenzione, costituito dal fatto che l’assimilazione deve essere contenuta in un regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del D. L. e cioè il 29 maggio 2008.
Res adversa deriva che successivamente a tale data il Comune non può disciplinare con regolamento alcuna assimilazione aggiuntiva legittimante l’esenzione di cui alla precitata norma.
Attualmente, quindi, alla data odierna l’ente non può operare alcuna assimilazione aggiuntiva.
Per mero tuziorismo occorre, altresì, rilevare che con la Risoluzione n. 01/DF del 04.05.09 è stata chiarita (rispetto alla risoluzione 12/DF – 2008 ) una ulteriore condizione, nel senso che l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (con grado di parentela fissato da regolamento) equiparata da regolamento vigente alla data del 29,05,08 alla abitazione principale ex art. 59, comma 1, lettera e) del D. legsl. 446/97 è esente dall’Imposta Comunale sugli Immobili a condizione che l’Ente abbia previsto per l’abitazione e le pertinenze la stessa aliquota e/o detrazione dell’abitazione principale.