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Il Sindaco può delegare al dipendente comunale di categoria D,in assenza di un ufficio legale preposto e di qualifiche dirigenziali,l'esercizio della rappresentanza in giudizio per conto dell’Ente Locale? E con quali limiti? di Francesco Manfreda

La questione oggetto di approfondimento è stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiamate a decidere in merito alla necessità, anche nel sistema delle autonomie locali disciplinato dal testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, della autorizzazione della giunta comunale al sindaco a promuovere o a resistere alle liti e, nell'ipotesi affermativa, alla possibilità che lo statuto detti una disciplina derogatoria, eventualmente investendo del potere deliberativo un dirigente dell'amministrazione comunale, nonché alla applicabilità del principio della scienza ufficiale del giudice in relazione allo statuto.
E’ utile ripercorrere la decisione della Corte per meglio comprendere l’attuale orientamento giurisprudenziale in materia. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la soluzione della questione in esame postuli una rilettura complessiva dell'ordinamento degli enti locali, attraverso una ricostruzione storico-sistematica degli interventi normativi succedutisi nel tempo, che hanno profondamente inciso sulla fisionomia, sull'autonomia e sull'organizzazione di detti enti, ed un approccio alla problematica che muova dall'analisi del connesso problema della rappresentanza processuale. Su quest'ultimo problema la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a sezioni unite, è pervenuta a conclusioni non univoche.
Secondo l'orientamento decisamente prevalente la rappresentanza in giudizio del Comune deve considerarsi riservata, in base all'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, così come in base al precedente art. 36 della l. n. 142 del 1990, esclusivamente al sindaco e non può essere esercitata dal dirigente titolare della direzione di un ufficio o di un servizio neppure se ciò sia previsto dallo statuto: conseguentemente, ove lo statuto o il regolamento contengano una previsione siffatta, essi devono essere disapplicati dal giudice ordinario, in ragione della loro illegittimità per violazione di legge (così, tra le altre, Cass. 2003 n. 1949; 2003 n. 2583; 2003 n. 2878; 2003 n. 3736; 2003 n. 17360; 2003 n. 19082; 2004 n. 10787; 2004 n. 18087).
Tali decisioni si fondano, pur nella non completa identità del relativo percorso argomentativo, su una serie di convergenti considerazioni: in primo luogo si rileva che il preciso disposto dell'art. 50 del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, il quale riserva al sindaco il potere-dovere di rappresentare il Comune in giudizio, non può subire deroga attraverso il conferimento del potere rappresentativo ad altri soggetti ad opera dell'autonomia normativa comunale. Si osserva inoltre che i poteri di direzione degli uffici e dei servizi attribuiti ai dirigenti dall'art. 107 dello stesso testo unico, includenti quello di adottare atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e quello di stipulare contratti, non ricomprendono il potere di rappresentanza processuale dell'ente, che non costituisce oggetto di menzione nella analitica elencazione contenuta in detta disposizione. Si rileva ancora che l'art. 6, comma 2, del testo unico consente al Comune di disciplinare con lo statuto il regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere alle liti, in quanto attinente ai modi con i quali la rappresentanza va esercitata, ma non anche di individuare i soggetti che possono rappresentare l'ente in giudizio: si richiama a giustificazione di una limitazione siffatta della potestà statutaria il principio della gerarchia delle fonti, il quale non consente che lo statuto possa sottrarre quel potere all'organo cui il legislatore, avvalendosi delle sue prerogative, ha inteso in via esclusiva affidarlo.
Secondo un diverso e minoritario orientamento lo statuto comunale può legittimamente prevedere che i poteri di rappresentanza processuale spettino ad un dirigente comunale in luogo del sindaco: in tal senso si è espressa Cass. 2002 n. 4845, che ha affermato che la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza dell'ente, che compete in via primaria al sindaco, può appartenere al segretario generale, nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, solo in quanto derivi da una norma dello statuto o del regolamento comunale o sia stata attribuita dallo stesso sindaco, ed ha precisato che la norma di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito prima dall'art. 9 del d.lgs. n. 546 del 1993, poi dall'art. 11 del d.lgs. n. 80 del 1998, quindi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 387 del 1998, infine dall'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti e di conciliare e di transigere, non trova diretta applicazione nei confronti dei dirigenti del Comune, in mancanza di adeguamento del suo statuto o regolamento a tale regola, ai sensi dell'art. 27 dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001.
Altre recenti decisioni tendono a temperare la rigidità dell'orientamento per primo richiamato, in quanto, pur ribadendo la spettanza unicamente al sindaco del potere di rappresentanza processuale del Comune, ammettono che tale potere possa essere dal sindaco delegato al dirigente responsabile di un ufficio comunale, con riguardo ai rapporti di competenza di tale ufficio (così S.U. 2004 n. 5174 e 5463; 2004 n. 22197).
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla giurisprudenza prevalente debba essere sottoposto a revisione, in quanto gli argomenti che lo sorreggono, fondati sulla assunzione del dato testuale fornito dall'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 come principio cardine del sistema, tale da influenzare l'intero impianto normativo, riflettono una visione dell'ordinamento degli enti locali superata dai più recenti interventi riformatori, anche a livello costituzionale. Ed è appunto nella rilettura complessiva del sistema istituzionale degli enti locali e della loro autonomia statutaria che la soluzione del problema in esame deve essere rinvenuta. Come è noto, il processo di riforma avviato con la legge n. 142 del 1990, proseguito con la adozione del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 e successivamente approdato alla modifica del titolo V della parte II della Costituzione ed alla successiva legge n. 131 del 2003, di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al nuovo assetto costituzionale, ha prodotto una significativa modifica della struttura e dei poteri degli enti territoriali, secondo una prospettiva volta a consentire a ciascun ente di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata alla propria specificità ed ispirata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
Il sistema delle autonomie locali nell'assetto previsto dalla Costituzione del 1948 rimetteva alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e la definizione delle loro funzioni: in particolare, l'art. 118 Cost. assegnava alle leggi della Repubblica il compito di individuare, nelle materie di competenza delle Regioni, funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale da attribuire alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, e l'art. 128 Cost. definiva le Province ed i Comuni enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, fornendo la base costituzionale al riconoscimento della competenza esclusiva della legge statale in materia. Ed anche l'ambito di competenza delle leggi regionali in ordine all'ordinamento dei Comuni era assai limitato, in quanto circoscritto alle materie delle circoscrizioni comunali (art. 117 Cost.), della istituzione di nuovi Comuni e della modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni (art. 133 Cost.). La legge n. 142 del 1990 costituì una tappa importante nella ridefinizione del ruolo di detti enti e del loro rapporto istituzionale con lo Stato e le Regioni, secondo una impostazione tendente ad attribuire agli stessi una effettiva autonomia politica, amministrativa ed organizzatoria.
Le incisive innovazioni introdotte con il federalismo amministrativo a Costituzione invariata di cui alle successive leggi c.d. Bassanini (la l. n. 59 del 1997, la l. n. 127 del 1997, il d.lgs. n. 112 del 1988) - nel quadro del riordinamento e di una distribuzione organica delle funzioni tra Stato, Regioni, enti locali ed autonomie funzionali e nello spirito di un ampio decentramento amministrativo e della semplificazione dei procedimenti - posero l'esigenza di una nuova riforma organica degli enti locali, ispirata a tali principi, che trovò espressione nella l. n. 265 del 1999: in tale sede il legislatore effettuò un'opera di razionalizzazione ed armonizzazione della normativa vigente, fissando il principio di sussidiarietà ed affidando nell'art. 31 la delega al Governo a procedere alla raccolta ed al coordinamento di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali, mediante la sistemazione armonica in un codice che garantisse coerenza logica ai diversi interventi normativi succedutisi nel tempo.
In attuazione della delega, il d.lgs. n. 267 del 2000, nel procedere alla riunione della normativa vigente in materia ed al necessario coordinamento con i principi generali dell'ordinamento, ebbe quindi a dettare la disciplina generale in ordine all'assetto istituzionale degli enti locali, così ponendosi come legge organica di sistema, in attuazione del precetto costituzionale dell'art. 128 Cost., che, come già ricordato, affidava alle leggi generali dello Stato la fissazione dei principi nell'ambito dei quali doveva esprimersi l'autonomia di Province e Comuni.
La riforma del titolo V della parte II della Costituzione ha peraltro comportato una incisiva modifica dell'assetto costituzionale degli enti locali, con l'abrogazione dell'art. 128 Cost., la previsione che la competenza esclusiva della legge statale è circoscritta alla materia della legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, comma 2, lett. p), la equiparazione degli enti territoriali - tutti significativamente menzionati nella stessa disposizione di cui al comma 2 dell'art. 114 - dal punto di vista della garanzia costituzionale e della pari dignità, il riconoscimento di una loro posizione di autonomia statutaria, così da delineare un sistema istituzionale costituito da una pluralità di ordinamenti giuridici integrati, ma autonomi, nel quale le esigenze unitarie si coordinano con il riconoscimento e la valorizzazione delle istituzioni locali. Tale processo di trasformazione dell'assetto costituzionale ha direttamente coinvolto la natura, la funzione ed i limiti della potestà statutaria del Comune, già riconosciuta nella l. n. 142 del 1990, quale modalità paradigmatica di esplicazione dell'autonomia dell'ente. Va al riguardo ricordato che già l'art. 4 di detta legge attribuiva allo statuto una particolare collocazione rispetto alla tradizionale gerarchia delle fonti, prevedendo che esso, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisse le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, e quindi affidando a tale strumento di autonomia la regolamentazione della struttura organizzativa dell'ente medesimo.
L'art. 1 della l. n. 265 del 1999 da un lato ampliò il contenuto necessario dello statuto, includendo la previsione di forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e la attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, dall'altro lato, con l'inserimento nell'art. 4 della l. n. 142 del 1990 del comma 2-bis, dispose che la legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province e che l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
Tale disposizione è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000.
Come appare evidente, l'autonomia statutaria emergente dalla l. n. 265 del 1999 e riaffermata nell'art. 1 del testo unico, ispirata alla legislazione comunitaria che attribuisce la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative agli enti locali, è ben più pregnante di quella delineata nella l. n. 142 del 1990, che alle ampie enunciazioni di principio contenute nell'art. 4 associava specifiche disposizioni disciplinanti le materie pur affidate all'autonomia statutaria.
L'art. 1 comma 3 del testo unico pone come limiti inderogabili all'autonomia statutaria soltanto i principi espressamente enunciati come tali nella legislazione in materia di ordinamento degli enti locali - così affidando allo stesso legislatore e sottraendo all'interprete l'individuazione dei principi segnati da inderogabilità - con evidente esclusione delle disposizioni di dettaglio: ne risulta delineato un ambito giuridico generale all'interno del quale gli statuti possono liberamente esprimere e promuovere l'autonomia degli enti e realizzare un assetto corrispondente alle peculiarità del contesto sociale ed economico di riferimento.
Nel disciplinare specificamente la materia statutaria, l'art. 6 del testo unico prevede al primo comma che i comuni e le province adottano il proprio statuto, ed al secondo comma dispone che questo, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente: il tenore prescrittivo delle norme rende evidente che ogni Comune deve dotarsi di un proprio statuto, deputato a dettare le norme fondamentali dell'organizzazione di governo, a fissare i criteri generali sulla organizzazione amministrativa ed il funzionamento dell'ente, a delinearne l'ossatura, le strutture di vertice e le loro articolazioni, le modalità di interrelazione tra i vari uffici, le forme di collaborazione con la Provincia, a disciplinare le altre materie ivi elencate, così da rappresentare l'identità istituzionale di ciascuna comunità locale.
Si è con tale sistema realizzata una sostanziale delegificazione in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'ente territoriale, mediante il trasferimento della relativa disciplina dalla legge nazionale ad una fonte autonoma, affidata allo statuto, nel rispetto dei principi generali fissati dallo stesso testo unico e degli altri principi espressamente enunciati nelle leggi successive, nonché delle leggi che conferiscono funzioni agli enti locali.
Detto sistema ha profondamente inciso nel rapporto tra legge statale e statuto, in quanto, mentre in passato ogni disposizione di legge costituiva limite invalicabile all'attività statutaria, nella nuova disciplina lo statuto può derogare alle disposizioni di legge che non contengano principi inderogabili: esso è vincolato unicamente al rispetto dei principi innanzi richiamati, tanto da potersi ora delineare il rapporto tra legge e statuto - come è stato efficacemente osservato in dottrina - non tanto o non soltanto in termini di gerarchia, ma anche e soprattutto in termini di competenza - ovvero di gerarchia limitatamente ai principi - e da potersi qualificare lo statuto non più come disciplina di attuazione, ma di integrazione ed adattamento dell'autonomia locale ai principi inderogabili fissati dalla legge. Il rapporto tra fonti normative statali e locali appare ancor più marcatamente influenzato dalla modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione attuata con la l. cost. n. 3 del 2001, sia in forza della già ricordata delimitazione a settori specificamente e tassativamente determinati degli ambiti di intervento della legge statale (art. 117, comma 2, lett. p), sia per effetto dell'espresso riconoscimento costituzionale delle potestà statutarie e regolamentari dei Comuni: in particolare, il comma 2 dell'art. 114 sancisce che i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (e quindi non più secondo i principi espressamente enunciati come inderogabili dalla legge statale), mentre il comma 6 dell'art. 117 riconosce ai Comuni potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Va ancora ricordato che, successivamente alla riforma costituzionale, la l. 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, ha espressamente enunciato all'art. 4, di attuazione dei richiamati artt. 114, comma 2, e 117, comma 6, Cost. in materia di potestà normativa degli enti locali, che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione, che tale potestà normativa consiste nella potestà statutaria e regolamentare (primo comma), che lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente... (secondo comma), che l'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie (terzo comma), che la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione (quarto comma).
Nel quadro di tale importante processo di trasformazione dell'impianto istituzionale, in parte già avvenuto, in parte ancora in itinere, appare evidente che il testo unico n. 267 del 2000 ha perso l'originaria connotazione di legge organica di sistema, una volta venuta meno la norma costituzionale di riferimento costituita dall'art. 128 Cost., che come innanzi ricordato affidava a leggi generali dello Stato l'enunciazione dei principi nell'ambito dei quali l'autonomia degli enti locali poteva esplicarsi (così da porre subito l'esigenza di una sua revisione in termini di adeguamento ai nuovi principi costituzionali, espressa nella delega al Governo di cui al richiamato art. 2 della l. n. 131 del 2003), ed altrettanto evidente appare che la previsione del potere normativo locale tra le prerogative contemplate direttamente dalla Costituzione ha ulteriormente rafforzato il valore degli statuti locali nella gerarchia delle fonti.
Nel nuovo quadro costituzionale lo statuto si configura, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare. Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione della esistenza stessa e della identità dell'ordinamento giuridico locale.
Tale mutato quadro normativo di riferimento esige una radicale revisione dell'impostazione tradizionale che escludeva la legittimità di ogni previsione statutaria che conferisse la rappresentanza ad agire e resistere alle liti a persona diversa dal sindaco.
A tal proposito, quindi, le Sezioni Unite condividendo il principio, sotteso all'indirizzo giurisprudenziale in precedenza richiamato, che l'art. 50 del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, nell'attribuire al sindaco la rappresentanza dell'ente, non contiene alcuna limitazione ad una specifica forma di rappresentanza, e pertanto non consente di circoscrivere detto potere rappresentativo - secondo la tesi seguita da ampia ed autorevole dottrina, che tende a distinguere tra rappresentanza istituzionale, assegnata in via esclusiva dalla legge al sindaco, e rappresentanza giuridico-legale, e quindi, derivatamente, processuale, conferita dall'art. 107 dello stesso testo unico ai dirigenti generali, forniti di autonomi poteri di decisione, di spesa e di organizzazione delle risorse - ai soli aspetti politico-istituzionali: ed invero l'evidente connessione tra l'identificazione del sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione (comma 1 dell'art. 50) e l'attribuzione al medesimo della rappresentanza dell'ente (comma 2 dell'art. 50) consente di argomentare che il potere rappresentativo del medesimo si estenda alla intera attività, politica ed amministrativa. Una lettura coordinata delle due previsioni induce a ritenere che il senso della attribuzione di responsabilità espresso nel primo comma è quello della identificazione in un preciso soggetto istituzionale della funzione politica generale dell'ente, cui il secondo comma ricollega un potere di rappresentanza generale, sostanziale e processuale, verso l'esterno, funzionale ad una esigenza di chiarezza e di certezza dei rapporti giuridici, così configurandosi il sindaco quale soggetto esponenziale e dunque rappresentativo del Comune nella sua unitarietà.
E tuttavia va rilevato che nessun elemento è rinvenibile nell'art. 50 né in altre disposizioni del testo unico che induca a ritenere che l'attribuzione della rappresentanza al sindaco sia preclusiva della possibilità che altri soggetti, espressamente indicati nello statuto, siano chiamati a rappresentare il Comune nelle liti attive e passive, conferendo i relativi mandati, così da doversi ravvisare nel principio contenuto nell'art. 50 un limite inderogabile all'autonomia statutaria.
Al contrario, una potestà statutaria in tale direzione trova un espresso fondamento normativo nell'art. 27 del d.lgs. n. 265 del 2001, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, lì dove prevede che le amministrazioni non statali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguino ai principi dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.
Va al riguardo rilevato che tra i principi richiamati in tale disposizione è ricompreso quello di cui all'art. 16, il quale, dando continuità a disposizioni già contenute nel d.lgs. n. 29 del 1993, nel disciplinare le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, alla lett. j) del primo comma attribuisce agli stessi il potere di promuovere e resistere alle liti, nonché quello di conciliare e di transigere - così attribuendo a detti dirigenti la legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie riguardanti il settore dell'amministrazione cui sono preposti (v. sul punto Cass. 2004 n. 3445; 1998 n. 7349) - e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 13 dello stesso d.lgs., si applica direttamente soltanto per i dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo: ne deriva che con il richiamato art. 27 il legislatore ha inteso affidare all'autonomia degli enti locali - in ragione degli elementi di differenziazione di detti enti rispetto alla amministrazione statale in termini di dimensioni, numero di dipendenti, strumenti finanziari, eventuale mancanza della figura del dirigente - il processo di adeguamento ai principi di quella normativa, sia in relazione alle funzioni ed alle responsabilità in ordine all'attività politico-amministrativa, sia con riguardo alla dirigenza, così riconoscendo ai dirigenti dei Comuni in via mediata, attraverso specifiche previsioni statutarie e regolamentari, il potere di agire e resistere alle liti (v. sul punto, con riferimento ai dirigenti delle Regioni, Cass. 2004 n. 23321).
Una volta assegnato allo statuto il valore di norma fondamentale dell'organizzazione dell'ente locale, che non trova altri limiti che quelli imposti da principi espressamente connotati da inderogabilità, ed escluso che il riconoscimento della rappresentanza del Comune in capo al sindaco ad opera dell'art. 50 costituisca un principio inderogabile, si impone una lettura dell'art. 6, comma 2, del testo unico, lì dove prevede che “lo statuto specifica... i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente”, anche in giudizio, nel senso che è attribuito alla autonomia statutaria un potere non limitato alla disciplina organizzativa della rappresentanza legale, ossia alla materia delle autorizzazioni a promuovere o resistere alle liti - secondo una interpretazione letterale della norma non più consentita dal quadro generale di riferimento - ma comprensivo della individuazione del soggetto investito del potere di rappresentanza processuale, in via generale o in relazione a determinate categorie di controversie, assumendo l'inciso anche in giudizio non già in una accezione limitativa, ma estensiva dell'ambito di previsione della norma.
Ed è da ritenere che lo statuto, nel disciplinare la rappresentanza in giudizio, non trovi neppure la limitazione posta dal principio generale dell'ordinamento secondo il quale la rappresentanza processuale non può essere disgiunta da quella sostanziale, atteso che la forza della previsione statutaria vale ad assorbire l'esigenza che a tale principio è sottesa, restando il profilo della competenza sostanziale in ordine alla materia oggetto della lite confinato nella sfera interna dell'organizzazione dell'ente. Si è al riguardo opportunamente posta in evidenza in dottrina l'irrazionalità dell'opzione interpretativa diretta a negare che lo statuto degli enti locali, peraltro in presenza della norma di cui all'art. 6, comma 2, del testo unico, abbia il potere, proprio degli statuti delle persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.c., di attribuire la rappresentanza processuale anche a soggetti diversi da quelli titolari della rappresentanza legale.
La definizione dello statuto quale atto a contenuto normativo non può non influenzare la soluzione della connessa questione se ed in quale misura esso sia soggetto al principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., inteso come potere dovere del giudice di individuare, anche prescindendo dalle prospettazioni delle parti, e di applicare ai fatti sottoposti al suo esame le norme dirette a disciplinare la fattispecie.
Dai principi in precedenza esposti consegue che lo statuto può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, ma che ove una specifica previsione statutaria non sussista il sindaco resta il solo soggetto titolare del potere di rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 50 del testo unico.
Deriva altresì che se lo statuto affida la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, ove ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve ovviamente le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente può stare in giudizio senza il ministero di un legale: v. da ultimo, in relazione al processo tributario, l'art. 3-bis del d.l. n. 44 del 2005, convertito, con modif., nella l. n. 88 del 2005), ed ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione. Ove per contro la disciplina della rappresentanza in giudizio sia contenuta non nello statuto, ma nel regolamento, tale previsione può conferire validamente la legittimazione processuale a soggetti diversi dal sindaco soltanto in presenza di un espresso rinvio dello statuto alla normativa regolamentare, atteso che il richiamato art. 6, comma 2, del testo unico consegna allo statuto la disciplina dei modi di esercizio della rappresentanza legale.
Pertanto l'ente locale, ai sensi della citata disposizione normativa può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.
Da ultimo, una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2585/2008 ha previsto che nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico - amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di Cassazione.
Pertanto, alla luce dell’attuale assetto costituzionale, nei limiti di quanto asserito dalla giurisprudenza della Suprema Corte è possibile che, in assenza di figure dirigenziali all’interno dell’ente locale, la normativa statutaria e regolamentare attribuiscano il potere di rappresentanza in giudizio a figure apicali dell’apparato amministrativo. E’ necessario, quindi, che il funzionario di categoria D valuti la sussistenza dei predetti requisiti al fine di ritenere ammissibile l’esercizio di poteri di rappresentanza per conto dell’Ente Locale dove presta servizio.
*avvocato