Il Consiglio di Giustizia Amministrativa è recentemente intervenuto in merito al quesito oggetto di approfondimento evidenziando quali presupposti devono sussistere per il pagamento del lavoro straordinario reso dai pubblici dipendenti.
In particolare, il Collegio siciliano in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 960 del 9 dicembre 2008, ha previsto che l’Amministrazione pubblica è tenuta ad erogare compensi per lavoro straordinario solo in presenza di una preventiva formale autorizzazione allo svolgimento del medesimo, necessaria al fine di verificare le effettive ragioni di pubblico interesse che giustifichino il ricorso ad una prestazione lavorativa eccezionale, in ossequio al principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost. In base a tale enunciato, quindi, non può essere accolta la domanda avanzata da alcuni dipendenti tendente ad ottenere il pagamento di lavoro straordinario prestato, nel caso in cui non sia stata fornita alcuna prova circa l’effettiva esistenza della necessaria preventiva autorizzazione a svolgere il lavoro straordinario, non essendo a tal fine sufficiente la produzione di informali prospetti riepilogativi delle ore asseritamene effettuate.
Sullo stesso versante, precedentemente, il Consiglio di Stato si era espresso ritenendo che l’autorizzazione ad un pubblico dipendente a prestare lavoro straordinario non può essere implicitamente ricavabile dalle caratteristiche peculiari del servizio prestato e non può esser riconosciuto alcun compenso, nel caso in cui manchi una preventiva formale autorizzazione da parte della P.A. datrice di lavoro dovendo sempre emergere la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali.
La mancanza di un atto esplicito dell’Amministrazione volto a riconoscere l’utilità del lavoro di cui trattasi è stata inoltre ritenuta di ostacolo anche all’accoglimento della istanza avanzata in via subordinata dal dipendente e diretta ad ottenere un indennizzo per l’attività comunque prestata ai sensi dell’art. 2041 del codice civile in relazione all’eventualità di un illecito arricchimento dell’Amministrazione.
E’, tuttavia, utile evidenziare che oltre al fatto che per la retribuibilità del lavoro straordinario prestato dai dipendenti pubblici è indispensabile un’ autorizzazione formale e preventiva, è comunque ipotizzabile una ratifica delle attività comunque svolte solo se le prestazioni sono state espletate per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio che possono emergere in un atto di ratifica dove devono essere specificamente indicate (in tal senso è consolidato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, Consiglio di Stato Sezione Quinta n. 43 del 5 gennaio 2002 e Sezione Sesta n. 1531 del 14 marzo 2002).
Il Supremo Collegio ha, inoltre, confermato un orientamento ormai consolidato stabilendo che la prestazione del lavoro straordinario nel pubblico impiego è, in via generale, rigorosamente ispirato al criterio secondo cui l’effettuazione di questo tipo di prestazioni deve essere preventivamente autorizzata in modo espresso, nominativo ed analitico, per quanto attiene al numero massimo di ore che possono essere effettuate; il mancato rispetto di questi criteri configura a carico dell’organo competente precise responsabilità amministrative e contabili
La formale preventiva autorizzazione all’esercizio del lavoro straordinario, se da un lato implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro, dall’altro rappresenta lo strumento, più adeguato, per evitare che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici) e, soprattutto che i pubblici impiegati siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’amministrazione e il rispetto delle condizioni psico – fisiche dell’impiegato), possano creare a quest’ultimo nocumento alla sua salute e alla sua dignità di persona.
Da ultimo è opportuno ricordare che l’ autorizzazione allo straordinario costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile per il dirigente che la emette: ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un "credito" in termini di riposo compensativo. In entrambi i casi l’autorizzazione de qua incide sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione delle risorse umane, facente capo al dirigente.
Marzo 2009
* avvocato