L’iscrizione nell’elenco speciale, annesso all’albo degli avvocati, di cui all’art. 3, ultimo comma, lett. b) r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel comma 2, richiede necessariamente il concorso di due presupposti quali l’ esistenza nell’ambito dell’ente pubblico di un ufficio legale che costituisca una unità organica autonoma e che colui che chiede l’iscrizione - dipendente dell’ente ed in possesso del titolo di avvocato - deve fare parte dell’ufficio legale e deve essere incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente.
L'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, dopo aver stabilito che "l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile" ... "con qualunque impiego od ufficio retribuito"... "anche alle dipendenze di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni", stabilisce però che in queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo "gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso" tali enti, "per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera". Presupposto indispensabile per la iscrizione all'elenco speciale è dunque che l'avvocato operi alle dipendenze di "qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica", occorrendo anche che presso tale istituzione sia costituito un "ufficio legale”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute di recente con la sentenza del 25 Novembre 2008 sull’argomento stabilendo che la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale - necessaria per l’iscrizione nel suddetto elenco speciale - deve realizzarsi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia del tutto privo di stabilità. Parallelamente non è configurabile tale inquadramento quando la destinazione all'ufficio legale dell'ente sia liberamente revocabile dall'autorità amministrativa che la ha disposta, essendo invece necessario, ai fini della iscrizione, che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti.
Allo stesso risultato è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense che ha evidenziato che al momento dell'assunzione del dipendente come "funzionario avvocato" deve essere stato creato l'ufficio legale nell’Ente Locale e il detto ufficio deve consistere in una struttura autonoma e non parte dell'ufficio del Sindaco in posizione di staff.
Non è configurabile siffatto inquadramento, a detta del CNF, quando la destinazione all'ufficio legale dell'ente sia liberamente revocabile dall'autorità amministrativa che la ha disposta, essendo invece necessario, ai fini della iscrizione, che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti.
Interessante, per ragioni di completezza è il riferimento al fenomeno della c.d. "privatizzazione" degli enti pubblici: a seguito di tale “rivoluzione” alcuni servizi pubblici - pur ritenuti "essenziali" - sono stati affidati a società per azioni le cui quote sono di pertinenza prevalente, se non esclusiva, di enti pubblici.
Le Sezioni Unite della Cassazione, intervenute a seguito di un ricorso del CNF, con la sentenza n. 9096 del 3 Maggio 2005, hanno ritenuto che anche società per azioni possono costituire una "istituzione pubblica", che dà titolo, ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, all’iscrizione nell’albo speciale degli Avvocati.
In particolare la qualificazioni di un ente come società di capitali non è di per sé sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica dell'ente stesso, dovendosi procedere ad una valutazione concreta in fatto, caso per caso: senza dubbio qualora un’azienda possa qualificarsi come "longa manus" degli enti territoriali, per la gestione di un servizio pubblico del resto finanziato con entrate di natura pubblicistica, non può non riconoscersi in tali casi, la possibilità di costituire un ufficio legale i cui avvocati si iscrivano nell’Albo speciale degli Avvocati.
marzo 2009
*avvocato