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CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 20/2/2009 n. 1018: Il termine concesso dall’amministrazione ai soggetti che partecipano alla gara al fine di fornire i chiarimenti ai fini del giudizio di anomalia non ha carattere perentorio

Massima: In assenza di specifica comminatoria in tal senso  in seno alla legge ed alla lex specialis, l’amministrazione ha il potere discrezionale di prorogare il termine originariamente concesso ovvero di chiedere ulteriori approfondimenti.
D’altra parte lo stesso principio del contraddittorio che permea la fase della verifica di  anomalia impedisce di accedere a soluzioni rigide che annettano al decorso del termine l’effetto inesorabile ed automatico dell’esclusione dalla procedura, precludendo alla  p.a. ogni ulteriore approfondimenti istruttori in merito alla rispondenza, in termini di affidabilità e serietà,  dell’offerta alle esigenze perseguite dalla stazione appaltante.
In definitiva, come chiarito allo stesso art. 88 del codice dei contratti pubblici, la concessione all’aggiudicataria di un termine ulteriore costituisce facoltà dell’amministrazione che non integra in sé violazione dei principi che informano lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica.

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