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DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE, risoluzione n.1/DF del 4 marzo 2009:chiarimenti in merito alle abitazioni assimilate all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo

La risoluzione contiene chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione Ici per l'abitazione principale disposta dall'art. 1, del dl 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
La richiamata norma stabilisce che l'esenzione si applica non solo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche a quelle a essa «assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore» .
La risoluzione precisa che le ipotesi di assimilazione per le quali deve essere riconosciuta l'esenzione Ici sono esclusivamente quelle previste da:
a) l'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b)  b) l'art. 59, comma 1, lettera e), del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
Con la risoluzione, si chiarisce, inoltre, che è necessario che il comune nel proprio regolamento o deliberazione abbia espresso la volontà di effettuare l'assimilazione all'abitazione principale.
I comuni devono provvedere al recupero dell'Ici nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'Ici relativa all'anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione, ma che in ogni caso non possono comunque essere richiesti sanzioni e interessi.
Nella parte finale si precisa che i comuni, in sede di predisposizione della certificazione del mancato gettito Ici accertato, derivante dall'esenzione, da presentare entro il 30 aprile 2009, devono tenere conto esclusivamente delle ipotesi di assimilazione delineate nella stessa risoluzione.

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