Home | Chi Siamo | Forum | Newsletter | Gradimento Sito | Contatti

Le clausole di revisione prezzi nella più recente giurisprudenza del T.A.R. Puglia a cura di Agostino Meale

Con la sentenza della I Sezione n. 159 del 30 gennaio 2009, il T.A.R. Puglia, sede di Bari, ha affermato due importanti principi in materia di contratti pubblici e, in particolare, sulla disciplina della revisione prezzi.
In primo luogo, seguendo un percorso argomentativo pienamente condivisibile, il Collegio ha attribuito portata “espansiva” all’art. 244, co. 3, del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti) riconoscendo la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo sia nelle questioni in cui si discuta della integrazione ex lege del contratto privo della clausola di revisione del prezzo ma anche in quelle in cui si chieda la condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento del compenso revisionale spettante.
E ciò, in modifica della precedente giurisprudenza (anteriore al codice) secondo cui sussisteva la giurisdizione amministrativa allorquando la P.A. opponeva un diniego al riconoscimento della revisione prezzi, trattandosi di questioni che interessava un interesse legittimo; mentre la giurisdizione era del Giudice ordinario laddove opponeva un diverso criterio di calcolo o di quantificazione degli importi, ossia questioni connesse alla lesione di un diritto soggettivo.
Tale cambiamento, osserva il T.A.R., è conseguenza della nuova formulazione dell’art. 244 del Codice che impone “la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, da quelle riguardanti l’an della pretesa a quelle attinenti al quantum dell’incremento spettante all’impresa appaltatrice, con conseguente potere del giudice amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, risultando in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere (diritto soggettivo / interesse legittimo)”.

Altro importante principio è che le clausole contrattuali, poiché volontarie ed accettate, possono anche superare le diverse previsioni normative; nella specie, una clausola di revisione del prezzo ancorata a parametri diversi da quelli previsti espressamente dall’art. 115 del d. lgs. n. 165/2006 e s.m.i..

prof. Agostino Meale, Università del Salento