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Abusi edilizi relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.Il problema della rilevanza penale della condotta *

Prima di procedere al breve esame del tema innanzi citato pare opportuno chiarire che cosa si intende per abuso edilizio.
L’abuso edilizio è un atto illecito presidiato da sanzioni amministrative, civili e penali, che il decorso del tempo non può consolidare (1) .
A tal proposito, infatti, è stato rilevato che il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo e i relativi provvedimenti non necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico a disporre il ripristino della situazione antecedente alla violazione, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla rimozione dell' abuso allo scopo di ripristinare l'assetto urbanistico- edilizio violato (2)
Pertanto, sancita la natura giuridica di atto illecito, nel caso in esame si fa presente che, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici sembrano essere subordinati a denuncia di inizio attività.
Per quanto attiene alla esistenza di una qualche responsabilità penale in merito alla condotta posta in essere dall’autore dell’abuso edilizio ed alla necessità di informare l’autorità giudiziaria, si fa presente che con l’entrata in vigore dell’art. 37 del medesimo decreto, si è esclusa ogni rilevanza penale della condotta, di fatto prevedendo esclusivamente una sanzione pecuniaria amministrativa; si pensi, infatti, al comma 6 che esclude l’applicazione del successivo art. 44, rubricato “sanzioni penali”.
Fermo restando che le misure repressive degli abusi devono essere adottate previa valutazione dell'entità e della qualità dell' abuso stesso e determinate sulla base del raffronto tra il progetto edilizio consentito e l'attività edilizia in concreto realizzata, l’art. 27 del T.U. in parola dispone, al co. 4, che “gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria…”.
Pertanto, a meno di non voler considerare la specificità dell’art. 37 citato, si consiglia in via prudenziale di effettuare la prevista segnalazione.
 

 *a cura di Stefania Rocca

(1) Sulla natura di illecito permanente e sulla disciplina sanzionatoria si veda T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 1020, in Foro amm. TAR 2005, f. 2, 466 “L’abuso edilizio ha natura di illecito permanente e si pone in perdurante contrasto con le leggi amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi. Ne consegue che la disciplina sanzionatoria non può che essere quella vigente al tempo della sua applicazione e non all'atto della commissione  dell’abuso”.  Si veda altresì T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 maggio 2004, n. 762, in Foro amm. TAR 2004, 1257 (s.m.), “Considerato che in presenza di un abuso edilizio il Comune non è tenuto a dimostrare l'epoca dello stesso e che la repressione di questo ha natura ripristinatoria del corretto assetto del territorio, la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui viene adottato il relativo provvedimento, in base al principio "tempus regit actum".

(2) T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 4 giugno 2004, n. 3371, in Foro amm. TAR 2004, 1850 (s.m.).