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Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro- Sent. 13/11/2008 n. 9497/08 con commento di Luigi Muci: E’ dovuta la retribuzione di risultato del segretario comunale e provinciale anche nei casi di omessa valutazione e di assenza di copertura finanziaria.

(Stralcio della sentenza)

…………..”Con ricorso depositato il 7.1.2008 il Comune di …proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. …..emesso dal G.L. ..con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di …in favore di…a titolo di retribuzione di risultato contrattualmente dovuta in relazione all’attività di segretario comunale negli anni…ai sensi dell’art. 42 del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali stipulato il 16.5.2001…
Il Comune eccepiva l’improcedibilità della domanda, non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione …l’infondatezza del credito per violazione dell’art. 42 del CCNL in difetto dell’atto amministrativo dell’organismo di valutazione dell’attività del segretario e quindi nell’impossibilità di determinare la percentuale da attribuire a titolo di retribuzione di risultato nonché per mancanza di copertura finanziaria. Chiedeva quindi la revoca dell’impugnato decreto.
Con memoria difensiva depositata il 3.11.2008,  parte opposta si costituiva in giudizio, contestava le avverse deduzioni, ribadiva la regolarità delle richieste avanzate in fase monitoria e chiedeva il rigetto dell’opposizione…MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando all’esame del merito, la pretesa creditoria avanzata dall’opposto è fondata e merita accoglimento.
In ordine alla somme richieste a titolo di retribuzione di risultato, occorre richiamare la norma di riferimento, ovvero l’art. 42 CCNL 16.5.2001, che al primo comma stabilisce: “Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al raggiungimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale”.
Dal chiaro tenere letterale della norma, si evince che il diritto all’emolumento sorge in correlazione con il conseguimento degli obiettivi assegnati.
Parte convenuta ritiene che, in assenza della valutazione da parte del competente servizio, non può essere attribuita la retribuzione di risultato.
Tale tesi non è condivisibile: la norma contrattuale non afferma che al segretario comunale può essere attribuita la retribuzione di risultato, ma afferma che è attribuita, obbligando quindi alla concessione.
La retribuzione è corrisposta previa valutazione dei risultati, ma l’amministrazione non può omettere la valutazione del risultato al fine di attribuire o meno la retribuzione di risultato. Ne consegue che l’istante  non è titolare di una mera aspettativa (non tutelabile), ma di un interesse legittimo pretensivo correlato ad una valutazione dell’amministrazione da risolversi in senso favorevole per lo stesso, ossia di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva e, quindi, giuridicamente protetta.
L’asserita generica mancanza di copertura finanziaria risulta smentita dagli stessi decreti adottati dal Sindaco in favore dell’opposto a titolo di retribuzione di risultato nella misura massima prevista dalla normativa contrattuale, i quali non potevano che essere muniti della necessaria copertura finanziaria. Anche in tal caso, non è consentito all’amministrazione comunale omettere la copertura finanziaria al fine di attribuire o meno la retribuzione di risultato…
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’opposizione va rigettata e, per l’effetto, va confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese processuali del presente giudizio…seguono la soccombenza…
Lecce, 13.11.2008
IL G.L..
Normativa di riferimento: art. 42 CCNL 16.05.’01 segretari comunali e provinciali. Artt. 97, 99 e 102 d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).

Sentenze correlate: Cass. civ., sezioni unite, 28/01/2003, n. 1241. Cass. civ., sezioni unite, ordinanza del 26/07/2003, n. 10207
Nota di commento:

La sentenza in esame, pronunciata dal Giudice del lavoro di Lecce, offre l’occasione di affrontare la non frequente questione della debenza della retribuzione di risultato del segretario comunale nei casi di assenza di specifica valutazione degli obiettivi assegnati.
La necessità della preventiva e formale valutazione dell’attività del segretario comunale e provinciale, quale momento imprescindibile e prodromico alla corresponsione della retribuzione di risultato, si atteggia come elemento normativo presupposto, siccome espressamente richiesto dalla richiamata disposizione contrattuale, non recante alcun elemento di dubbio o problema ermeneutico di sorta.
Si pone, invece, la più sfuggente questione della possibilità per l’ente locale di procedere o meno alla elargizione del compenso nei casi di omessa valutazione del segretario comunale e provinciale ovvero di mancanza di copertura finanziaria.
L’attualità della problematica sembra emergere in relazione alle sempre più limitate risorse di cui dispongono i Comuni e le Province, ma anche con riferimento alla peculiarità di un rapporto di lavoro “bifronte” che vede il segretario legato con l’apposita Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (datore di lavoro formale ex art. 97 del d. lgs. n. 267 del 2000), ma soprattutto con il capo dell’amministrazione locale (datore di lavoro sostanziale ex art. 99 TUEL) di cui è dipendente sotto il profilo funzionale e di cui segue, fiduciariamente, le sorti nel mandato amministrativo.
Già nel 2003, infatti, la suprema Corte di Cassazione ribadì che “in base al loro nuovo ordinamento professionale (sub art. 17, commi 68-86, l. n. 127 del 1997 e DPR n. 465 del 1997, i segretari comunali (e provinciali) sono pubblici funzionari dipendenti da un’Agenzia autonoma dotata di soggettività giuridica di diritto pubblico che…svolgono le proprie funzioni presso un ente locale, in base ad un incarico loro conferito attraverso un procedimento di nomina del sindaco (o del presidente della Provincia) cui spetta un corrispondente potere di revoca. Per cui effettivamente può dirsi che faccia capo agli stessi un duplice rapporto: di servizio, nei confronti dell’Agenzia, ed organico nei confronti del Comune (o Provincia)” (così ordinanza n. 10207 del 26/07/2003).
La natura accessoria dell’emolumento legato alle fluttuazioni del cd. monte salari, nozione per sua natura variabile per effetto del numero di contratti rogati dal segretario nel periodo di riferimento, ma anche la stessa denominazione del compenso, sembrerebbero a prima vista quasi riconoscere alla p.a. una sorta di unilaterale potere di premialità connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte dell’organo politico.
Ciò, in realtà, è smentito dallo stesso tenore letterale dell’art. 42 del CCNL di categoria che, come acutamente osservato dal Giudice del lavoro salentino, delinea la valutazione delle prestazioni rese dal segretario (escluse quelle connesse all’eventuale incarico di direttore generale) come vero e proprio atto dovuto da parte dell’ente locale che non è, d’altro canto, esonerato dall’obbligo di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati neppure in caso di assenza di risorse disponibili a copertura finanziaria della corresponsione del compenso in questione.
Ne deriva che “la retribuzione è corrisposta previa valutazione dei risultati, ma l’amministrazione non può omettere la valutazione del risultato ….”.
Nell’inerzia della p.a., pertanto, il segretario comunale e provinciale “non è titolare di una mera aspettativa (non tutelabile), ma di un intersesse legittimo pretensivo correlato ad una valutazione dell’amministrazione da risolversi in senso favorevole per lo stesso, ossia di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva e, quindi, giuridicamente protetta.”
La particolare posizione in cui potrebbe venire a trovarsi il segretario non valutato ex art. 42 CCNL è giudizialmente tutelabile secondo la giurisprudenza in esame e potrebbe, ragionevolmente, aprire le porte a legittime istanze risarcitorie causalmente fondate sull’omissione di un adempimento, la valutazione degli obiettivi assegnati, contrattualmente dovuto e imposto.
Neppure la concreta entità della retribuzione di risultato sembrerebbe ascrivibile alla discrezionalità dell’ente giacché il comma 3, del medesimo art. 42 in commento, richiamando espressamente “la disciplina adottata ai sensi del D. Lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi di strumenti e monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati” sembra affidare la valutazione a parametri e obiettivi predeterminati
il cui raggiungimento dovrebbe essere valutato, attraverso condivisi standards di oggettiva validità, secondo logiche di moderna managerialità.
In tale prospettiva, l’arcaico procedimento di valutazione unilaterale da parte del capo dell’amministrazione dovrebbe lasciare presto il posto a procedure di valutazione affidate ad un collegio di esperti – necessariamente esterni all’ente stante la peculiare posizione di apicalità assunta dal segretario comunale e provinciale – che sappiano coniugare gli obiettivi espressi in sede locale con parametri di valutazione unici a livello nazionale che ben potrebbero essere proposti anche in sede di contratto nazionale di categoria.
Nella accennata prospettiva de iure condendo, l’obiezione di eccessiva onerosità per le casse dell’ente locale che potrebbe essere sollevata a detrimento di tale procedura di valutazione sarebbe agevolmente superabile attraverso l’istituzione di un’unica commissione di valutazione a livello nazionale, istituita presso l’apposita Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, avente l’importante mission di valutare (e tradurre in termini economici) il raggiungimento degli obiettivi da parte dei segretari alla luce dell’unico contratto collettivo nazionale di categoria.
D’altra parte, la mancanza di copertura finanziaria è argomentazione fin troppo scontata e cedevole di fronte all’imperatività dell’art. 42 CCNL: “la norma contrattuale non afferma che al segretario comunale può essere attribuita la retribuzione di risultato, ma afferma che è attribuita, obbligando quindi alla concessione”.
Ne deriva che, “anche in tal caso, non è consentito all’amministrazione comunale omettere la copertura finanziaria al fine di attribuire o meno la retribuzione di risultato” come significativamente avverte la sentenza annotata.

dott. Luigi Muci