Massima: E' illegittimo il bando di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il quale preveda la valutazione non già di elementi rigorosamente oggettivi riferiti all'offerta, bensì di elementi soggettivi riferiti ai proponenti, operando in tal modo una inammissibile commistione tra la fase della selezione dei partecipanti alla gara e quella della valutazione delle offerte.
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