Per la Cassazione, «ci sono due condizioni che devono essere soddisfatte ai fini dell'esenzione: utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore ed esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito». «L'esclusione dell'esenzione, siccome discendente dalla natura necessariamente economica dell'attività svolta dal soggetto passivo dell'imposta (in quanto avente veste di società di capitali), toglie rilevanza anche all'eventuale utilizzazione per attività sportiva dell'immobile della stessa accatastato come C/4 difettando comunque alla società ricorrente, ai fini dell'esenzione, la qualità di soggetto di cui all'art. 87 del dpr 917 del 1986». D'altronde, ha poi concluso la Suprema corte, «l'articolo 7 del dlgs n. 504 del 1992 esclude espressamente dal godimento del beneficio dalla stessa previsto le società commerciali fra le quali rientra, per sua natura, a prescindere dalle finalità sociali perseguite, anche una società a responsabilità limitata».
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