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Domanda: Nel mio Comune è stata avviata da un anno la raccolta differenziata "porta a porta". Vorrei avere una risposta in merito ai seguenti casi:....segue

Domanda: Nel mio Comune è stata avviata da un anno  la raccolta differenziata "porta a porta". Vorrei avere una risposta in merito ai seguenti casi:
Caso n.1  Si apre un qualsiasi contenitore per la raccolta di rifiuti urbani, (il Comune ha dotato ciascuna utenza di due bidoncini che vengono posizionati sul  marciapiede la sera prima di essere svuotati dagli operatori ecologici: un bidoncino verde per la raccolta differenziata della carta, della plastica, del vetro e alluminio,  e l'altro marrone per la raccolta dei rifiuti indifferenziati ), e si estrae un sacco in esso contenuto. Aprendo i contenitori ci si rende conto che contiene rifiuti non solo appartenenti alla categoria di quel contenitore e si individua un biglietto o parte di una corrispondenza con le generalità, o parte di esse, di un cittadino.
Caso n. 2  A fianco di un contenitore dei rifiuti, o in altro luogo, si rinviene un sacco pieno di rifiuti di eguale categoria o di diverso genere. Anche qui all'interno si trova lo stesso bigliettino con il nominativo su indicato.
Caso n. 3  Mentre ci si trova nei pressi di un ecopunto per la raccolta dei rifiuti urbani giunge un cittadino che reca un sacco della spazzatura. All'atto del conferimento, in uno dei contenitori, gli si chiede di aprire e si trova all'interno rifiuti di ogni genere. Ed ancora in quest'ultimo caso il cittadino può legittimamente rifiutarsi il sacchetto?

 

Risposta: In relazione al quesito si fa presente che né il Codice dell’Ambiente (d. lgs. n. 152/06 e s.m.i.), né la normativa regionale in materia, disciplinano le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini che, pertanto, dovrebbero essere contenute in un apposito regolamento adottato da ciascuna amministrazione comunale. Ed infatti, il Codice dell’Ambiente, dopo aver definito e classificato i rifiuti per tipologia e pericolosità, disciplinato le modalità di gestione degli stessi ed indicato dettagliatamente cosa si intende per raccolta differenziata, individuando anche gli obiettivi minimi che ogni ATO deve conseguire, demanda ai Comuni la predisposizione di un regolamento contenente “…le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi” (art. 198 ). Come già detto, alcun aiuto ci perviene dal legislatore regionale, che con la legge n. 14/2007 si è limitato solo a dettare delle disposizioni atte a favorire il processo di decentramento di alcune funzioni amministrative in materia ambientale.
Solo di recente con il D.M. 8 aprile 2008, in attuazione dell’art. 183 del d. lgs n. 152/06, il Ministero dell’Ambiente ha disciplinato i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
Per quanto di interesse, giova precisare che l’allegato I del citato D.M stabilisce una serie di requisiti che devono necessariamente essere posseduti dai centri, ivi compresa la necessità di predisporre all’esterno degli stessi, una apposita cartellonistica che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.
Le modalità di conferimento e di deposito di ogni singolo rifiuto sono, invece, contenute negli artt 4 e 5, che, di conseguenza, costituiscono un vero e proprio vademecum per ogni Amministrazione che voglia regolamentare l’attività di raccolta.
Ovviamente il Decreto costituisce disciplina generale diretta ad agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa nazionale, pertanto, si ribadisce che, resta fermo il potere regolamentare delle singole Amministrazioni comunali di disciplinare, nel rispetto del citato decreto, la medesima attività.
In sintesi, non conoscendo se nel caso di specie esista un regolamento comunale che preveda e disciplini i comportamenti degli utenti e le relative sanzioni, in mancanza di tale specifica regolamentazione comunale appare dubitabile l’applicazione di misure sanzionatorie al di fuori dei casi tipici disciplinati dalle norme vigenti (ad esempio, abbandono di rifiuti).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ed a mero titolo esemplificativo, si riportano alcuni articoli del regolamento per la raccolta differenziata del Comune di Porretta Terme (BO), che individua le modalità del conferimento dei rifiuti, le norme di comportamento a cui devono attenersi gli utenti e le relative sanzioni in caso di inosservanza di quanto prescritto.
“Art. 7 Modalità di conferimento
1) Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera del produttore negli appositi contenitori, collocati in stazioni ecologiche, provvisti dal comune o per esso da azienda concessionaria; il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento, che saranno richiamate nella tabella apposta nella stazione.
2) I seguenti rifiuti urbani e assimilati potranno essere conferiti senza alcun onere da parte dei produttori:
a) carta, vetro, plastica, alluminio, pile in separati contenitori, designati da apposita dicitura, raggruppati in stazioni ecologiche di base cui si potrà accedere in qualsiasi momento;
b) rifiuti ingombranti di origine domestica e verde da giardino saranno esposti ai limiti della proprietà secondo le modalità e i tempi stabiliti dal servizio di raccolta.
c) metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi", alle stazioni ecologiche attrezzate, nel rispetto degli orari di esercizio al pubblico e delle modalità riportate nel regolamento interno della stazione;
d) farmaci scaduti negli appositi contenitori ubicati all' interno delle farmacie negli orari di esercizio al pubblico;
3) I seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento dei corrispettivi oneri di cui all' art. 19:
a) imballaggi (cartone, legno, plastica , metalli), elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste, contenitori di prodotti etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi".
4) In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dal comune: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati ad impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.
5) Non vengono fissati, per i cittadini utenti, dei limiti quantitativi di materiale (per ciascuna frazione oggetto di raccolta differenziata), da conferire ai servizi di raccolta; gli utenti vengono, tuttavia, invitati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Art. 12 Norme di comportamento e sanzioni
1) Gli utenti al fine di un corretto utilizzo delle attrezzature messe a disposizione per la raccolta differenziata, dovranno seguire le disposizioni di seguito elencate:
a) per le stazioni ecologiche di base si fa
- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all' ingresso della stazione.
b) per le stazioni ecologiche attrezzate si fa
- divieto di accedere alla stazione agli utenti fuori dagli orari di servizio;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell' ingresso;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione ;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all' ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode.
c) per le raccolte domiciliari si fa
- divieto di esporre materiali difformi da quelli descritti;
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all' orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti.
2) Per le inosservanze alle disposizioni elencate al comma 1 saranno comminate a seconda della gravità dell' illecito commesso, sanzioni amministrative comprese, tra £. 50.000 e £. 1.000.000.
3) Le sanzioni debbono essere notificate ai trasgressori dagli addetti alla vigilanza del territorio comunale; se compiute all' interno delle stazioni ecologiche attrezzate, possono essere segnalate dal personale di custodia agli addetti alla vigilanza.
4) Comportano il deferimento all' autorità giudiziaria i casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature della raccolta differenziata”.
 
Orbene, quanto agli altri casi esposti, sebbene sia pacifico che ogni Amministrazione comunale possa regolamentare l’attività di raccolta differenziata in base alle proprie esigenze (anche attraverso l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, ex art. 191 d. lgs n. 152/06), quel che è certo è che le sanzioni devono essere irrogate solo ed unicamente nei casi in cui risulti certa l’identità di chi ha commesso la violazione.
Nel caso specie, ed in mancanza di una apposita regolamentazione, il mero ritrovamento di un nominativo all’interno di un sacchetto, non sembra che possa costituire condizione sufficiente per identificare l’autore di una violazione. Ed infatti, in disparte le tecniche di polizia giudiziaria impiegate dagli agenti per individuare un trasgressore, delle quali non si discute, si sottolinea la necessità del rispetto della normativa sulla privacy della quale ovviamente, per la peculiarità della fattispecie, non può non tenersi conto.