MASSIMA: L’Adunanza Plenaria coglie l’occasione per affrontare una
serie di questioni , concernenti la portata dell’onere di immediata
impugnazione delle clausole dei bandi di gara diverse da quelle
riguardanti i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva,
nonché la rilevanza dell’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica
oggetto dell’appalto ai fini della procedibilità del ricorso proposto
avverso l’esclusione od il diniego di aggiudicazione. Con riferimento
alla prima questione si procede all’esatta individuazione dei casi in
cui è necessaria, a pena di decadenza, l’immediata impugnazione dei
bandi di gara, senza attendere gli atti applicativi: in particolare
l’Adunanza condivide l’indirizzo consolidato secondo cui l’onere di
immediata impugnazione debba essere limitato esclusivamente a alle
clausole concernenti i requisiti di partecipazione alla medesima
procedura selettiva. Infatti tra i presupposti del ricorso acquistano
valenza specifica sia la legittimazione che l’interesse ad agire; e,
correlativamente, si precisa, la lesione dell’interesse del ricorrente
deve essere caratterizzata da immediatezza, concretezza ed attualità.
Ciò che appare decisivo, ai fini dell’affermazione dell’esistenza di un
onere di tempestiva impugnazione è la sussistenza di una lesione
concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato, che
determina, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale
all’impugnazione. In tale prospettiva, le clausole di bando che devono
essere immediatamente impugnate sono quelle che prescrivono requisiti
di ammissione o di partecipazione alle gare per l’aggiudicazione, dal
momento che la loro asserita lesività non si manifesta e non opera per
la prima volta con l’aggiudicazione, bensì nel momento anteriore, nel
quale tali requisiti sono stati assunti come regole per
l’amministrazione. Esse riguardano, in primo luogo, requisiti
soggettivi degli spiranti concorrenti; in secondo luogo fanno
riferimento ad una situazione che è preesistente rispetto al bando e
totalmente indipendente dalle vicende successive della procedura e dei
relativi adempimenti, e non richiedono valutazioni o verificazioni
specifiche; in terzo luogo, ricollegano alla situazione di fatto presa
in considerazione un effetto giuridico diretto (ovvero l’impossibilità
di prendere parte alla gara) che appare immediatamente lesivo
dell’interesse sostanziale degli aspiranti. Infatti l’eventuale
decisione della P.A. di escludere il soggetto privo dei requisiti
previsti dal bando ha, perciò, valore meramente dichiarativo e
ricognitivo di un effetto e di una lesine già prodottasi nei confronti
di chi, avendo comunque chiesto di partecipare alla procedura,
attraverso la presentazione della domanda, appare già identificato come
destinatario direttamente inciso dal bando di gara.
Altra
questione affrontata, riguarda il problema se l’intervenuta esecuzione
integrale dell’appalto renda inammissibile il ricorso per
l’annullamento dell’aggiudicazione, ferma restando la proponibilità e
la procedibilità dell’azione risarcitoria; in particolare il dubbio
riguarda la rilevanza dell’intervenuta esecuzione dell’opera pubblica,
ai fini dell’ammissibilità o della procedibilità del ricorso proposto
contro l’aggiudicazione dell’appalto e contro i connessi atti del
procedimento, e con esso il più generale problema del rapporto tra
l’azione di annullamento e la domanda di risarcimento del danno, al
fine di stabilire se, nel quadro normativo espresso dal D. Lgs. n.
80/98 e dalla L. n. 205/2000, la tempestiva domanda di annullamento del
provvedimento amministrativo che si assume lesivo della situazione
soggettiva dell’interessato, costituisca o meno presupposto di
ammissibilità della domanda risarcitoria. Ritiene, dunque, l’Adunanza
Plenaria che l’integrale esecuzione dell’opera pubblica non determina
il venir meno, in capo al partecipante non aggiudicatario,
dell’interesse a ricorrere avverso gli atti della procedura; e ciò non
tanto con riferimento al semplice interesse morale all’accertamento
della illegittimità della gara, quanto, piuttosto, alla persistenza,
pur dopo l’esecuzione dell’opera pubblica, dell’interesse a conseguire
l’eventuale risarcimento dei danni volti a ristorare il pregiudizio
patito per effetto dell’illegittimità della gara e della sua
conclusione, o comunque dell’interesse ad intraprendere iniziative
volte a reintegrare la situazione soggettiva illegittimamente lesa. In
particolare, l’avvenuta esecuzione dell’opera pubblica non determina il
venir meno dell’interesse all’annullamento giurisdizionale degli atti
di gara, ma, rendendo non più possibile la semplice rinnovazione della
gara a seguito della decisione, trasforma l’interesse a tale forma di
tutela in quello ad una tecnica di tutela di tipo risarcitorio, il cui
esercizio è volto a ristorare l’interessato dell’eventuale pregiudizio
patito, ovvero nell’interesse a tutte le ulteriori iniziative, da
adottarsi eventualmente dalla stessa P.A. su istanza del ricorrente
vincitore, ovvero direttamente da quest’ultimo, volte ad ottenere
l’eliminazione del contratto stipulato tra la P.A. appaltante e il
vincitore a seguito della gara annullata. La questione più importante,
quindi, riguarda i rapporti tra annullamento giurisdizionale degli atti
di gara ed il contratto di appalto, nelle more stipulato tra
l’aggiudicatario e l’amministrazione: l’indirizzo costante fa
riferimento, in proposito, ad una annullabilità relativa – per vizio di
formazione del consenso della persona giuridica pubblica – del
contratto stipulato in base ad una aggiudicazione annullata in sede
giurisdizionale. Pertanto detta annullabilità può essere fatta valere
solo dalla P.A. e non dai concorrenti non aggiudicatari, anche se
vittoriosi nel giudizio di annullamento della gara.
Testo sentenza
http://www.entilocali.provincia.le.it/appalti/doc/AdPlenn1-2003.doc