Risposta: La scala di accesso al piano abitabile, non costituisce intervento di risanamento conservativo, ma trasformazione urbanistica ed edilizia.
Infatti, il caso in esame rientra nella fattispecie prevista dall’art. 10 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “ (DPR6 giugno 2001, n. 380) che disciplina gli interventi subordinati a permesso di costruire.
In senso conforme, la giurisprudenza amministrativa allorquando ha ritenuto che la realizzazione di una scala la cui funzione è quella di rendere comunicanti il sottotetto e il sottostante piano di una abitazione “è senza alcun dubbio rivelatore dell’intento di rendere abitabile il sottotetti e i vani interessati non possono considerarsi volumi tecnici” (cfr T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 febbraio 2006, n. 125).
Agosto 2008