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Domanda: Qualora per errore di calcolo sia stato rilasciato un permesso di costruire richiedendo un contributo minore di quello previsto, il titolare del permesso- su richiesta del Comune- è tenuto a versare la differenza?

Risposta: Per inquadrare la fattispecie occorre ricordare che in base alla legge 10/77 (ora Testo unico in materia edilizia – d.lgs.vo 380/2001), il contributo di costruzione trova il suo presupposto nel concreto esercizio di un’attività edificatoria ed è a questo strettamente connesso.
La citata normativa prevede che il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione (art.11 e 16).
Parte della dottrina ha ritenuto che il contributo costituisce "prestazione patrimoniale imposta" al cittadino “ex lege” in relazione ad una “utilitas” allo stesso accordata, dato che il presupposto dello stesso non può che essere ravvisato nel vantaggio economico di cui determinati soggetti (i titolari del permesso) godono a fronte della esplicazione di una attività amministrativa, quella di urbanizzazione, di per sé destinata alla collettività in modo indistinto.
In senso conforme la giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’atto di imposizione e liquidazione del contributo, dovuto in base alla legge n. 10 del 1977 si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di provvedimenti generali (cfr. Sez. V 27 ottobre 1986, n. 577 e 4 dicembre 1990, n. 810; Corte Giustizia Sicilia 5 maggio 1993, n. 154,  Cons. Stato Sez. V 21-10-1998 n.1513).
Pertanto, si tratta di un corrispettivo di natura non tributaria posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione consegue (Cons. Stato Sez. V, 13-05-2002, n. 2575; Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n. 201; Cass. sez. I, 27 settembre 1994, n. 7874), sia pure escludendo la connotazione negoziale ed il carattere sinallagmatico del contributo in discorso.
Ciò premesso, il Comune ha diritto all'ottenimento del contributo nella misura dovuta in base alla propria attività  ricognitiva e contabile, in applicazione di provvedimenti generale, così come il  titolare del premesso di costruire ha il dovere di pagare secondo i previsti parametri oggettivi.
Ne deriva che il Comune dovrà richiedere al titolare del permesso di costruire il conguaglio dell’importo versato qualora si accorga di avere richiesto- per mero errore di calcolo- un contributo inferiore a quello previsto;  il titolare del permesso di costruire  è obbligato a versare la differenza richiesta.
A contrario il titolare del permesso potrà  richiedere al Comune la restituzione delle maggiori somme versate,  in caso di effettuato versamento in eccesso.
In ogni caso l’ azione di recupero delle somme può essere esercitata nei termini di prescrizione decennale.