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Domanda: Ai vigili urbani il cui orario di lavoro è organizzato in due turni (7,30-13,30 e 15,00 alle 21,00) spetta l’indennità di turnazione? Il turno serale può essere modificato prevedendo lo sforamento in orario notturno?

Risposta: L’istituto della turnazione è disciplinato dall’art. 22 del Contratto Collettivo di Lavoro del 14/09/2000.
Tale articolo stabilisce che “gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente”. Lo stesso articolo statuisce, poi, una differente misura di maggiorazione della tariffa oraria, a seconda che il turno ricada in fascia diurna notturna, festiva, oppure notturna e festiva insieme.
L'indennità  in questione rappresenta una voce retributiva prevista per particolari categorie di dipendenti, che eseguono la prestazione lavorativa mutando, periodicamente e con regolarità, l'orario di servizio, e pertanto con maggiore disagio rispetto ad altre categorie di lavoratori.
In senso conforme la costante giurisprudenza amministrativa per la quale “l' indennità in argomento è finalizzata a compensare il disagio del dipendente correlato alla mera possibilità che egli sia chiamato ad espletare il servizio in orari diversi da quelli previsti in via ordinaria per i pubblici dipendenti; pertanto, poiché il detto disagio è riferibile in maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell'assoggettamento del servizio al regime della turnazione, l'indennità spetta anche nel caso in cui il turno ricada nella fascia oraria di normale servizio  (TAR Reggio Calabria,31.10.2002, n.1524; TAR Lecce n. 698 del 12/8/99; TAR Veneto, n 336 del 16/3/99; TAR Lecce n 140 del 21 febbraio 1997).
E’ opportuno chiarire che, ai fini dell'attribuzione del beneficio dell'indennità di turno, non è sufficiente la mera appartenenza al servizio, essendo, invece, necessaria l'effettiva partecipazione alla turnazione.
Pertanto, in caso di effettiva rotazione del personale in articolazioni giornaliere attuate in strutture che prevedano un orario di servizio di almeno 10 ore (co,3, art.7 CCNL) al personale turnista è corrisposta l’indennità di turnazione (comma 5, art.7 cit.), anche in asssenza di un'organizzazione dei servizi in turni continuativi. D’altronde, non si scorge una differenza sostanziale tra il disagio sopportato dal dipendente che espleta il servizio esterno nell’ambito di un turno ricompreso in una turnazione continuativa e il disagio di chi svolge lo stesso servizio, sulla base di un ordine di servizio preventivamente emesso ma non ricompreso in un turno continuativo (cfr Consiglio di Stato, sez. IV, 15/11/2004, n. 7445).
In merito alla variazione dell’orario  è da ritenere che l’Amministrazione Comunale possa adeguare l’orario di servizio alle proprie esigenze organizzative, non essendo applicabile alla polizia municipale- a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs.vo 213/2004- la disciplina relativa alla “Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro” (d.lgs.vo 8 aprile 2003, n.66 ).