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Domanda: Per la copertura della spesa relativa all’ incarico per la progettazione di opera pubblica inserita nel Piano Triennale possono essere utilizzati gli oneri di urbanizzazione, in attesa della concessione del relativo mutuo dallla Cassa DD.PP?

Risposta: In linea generale la spesa da finanziare con il mutuo trova copertura finanziaria nel momento esclusivamente in cui sorge il diritto da parte dell’Ente all’erogazione del mutuo e, pertanto, al momento della concessione o della sottoscrizione del relativo contratto.
Il Testo Unico degli enti locali (d.lgs.vo 267/2000) all’art. 183, comma 5, lett. a), prevede che “ le spese in conto capitale…. si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo, contratto o già concesso e del relativo prefinanziamento accertato in entrata”
Pertanto, per garantire la copertura finanziaria agli incarichi di progettazione delle opere pubbliche per le quali è prevista, in un momento successivo, l’accensione di un mutuo, si può ricorrere al prefinanziamento con mezzi propri (compresi gli oneri di urbanizzazione) oppure all’utilizzo del fondo rotativo per la progettualità della Cassa Depositi e Prestiti (art. 1, commi da 54 a 58, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni). L’accesso al fondo per la progettualità, se consentito dalla Cassa consente la restituzione in cinque anni . Nessun onere per interessi graverà sul Bilancio dell’Ente in quanto la norma prevede che gli stessi siano posti a carico del bilancio  dello Stato. 
Ne consegue che il parere di regolarità contabile previsto dall’art.191, comma 1, del decreto legislativo 267/2000  sulla proposta di delibera che conferisce l’incarico di progettazione dell’opera, può essere favorevole solamente dopo l’atto di concessione del mutuo poiché solo in tale momento sussiste la effettiva copertura finanziaria della spesa. In assenza di tale circostanza il parere- adeguatamente motivato- non potrà che essere sfavorevole, non potendo essere sottoposto a condizione.