A seguito del collocamento in disponibilità – che sospende ma non fa cessare il rapporto di lavoro e pertanto non incide sulla posizione di dipendenza dall’Agenzia - il segretario continua ad essere iscritto all’albo. Pertanto “l’asserita preclusione in ordine alla possibilità di nomina, con la conseguente compressione delle prerogative del sindaco e del presidente della provincia intenzionati a conferire l’incarico, è in contrasto” con le disposizioni del TUEL che disciplinano la nomina del segretario comunale.
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