Con il parere l’Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti in ordine alla possibilità di trasformare a tempo pieno il rapporto di lavoro di personale assunto a tempo indeterminato part-time, derogando ai limiti di spesa previsti dall’art. 1, comma 557, legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 3, comma 120, legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La Funzione pubblica ribadisce che “la deroga è applicabile soltanto per motivi eccezionali e purché ricorrano sufficienti rassicurazioni anche sull’apporto che ciascun ente è tenuto a dare per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica” e che l’ente è obbligato, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della legge 448/2001 a circostanziare in maniera dettagliata le cause che ne stanno alla base.
Nel parere viene evidenziato che ai fini della deroga, “rilevano due elementi significativi: la necessità di una motivazione a sostegno di ogni atto finalizzato all’assunzione in deroga ed il fatto che le ragioni ad essa sottese siano espresse in modo analitico e puntuale al fine di consentire all’organo di controllo interno la verifica del rispetto dei principi di razionalizzazione delle spese”. A tal proposito, l’UPPA ritiene che “le motivazioni debbano essere connesse con indifferibili esigenze di amministrazione che abbiano carattere di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, con l’implementazione dei servizi offerti, anch’essi opportunamente identificati ed espressi”.
Nel parere si rammenta che “la trasformazione in full-time di un qualunque rapporto di lavoro presuppone che, al momento dell’assunzione in regime di tempo parziale, l’amministrazione abbia già istituito i posti part-time in misura pari alle unità da assumere”.
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