A partire dal 5 marzo 2008 la lettera di dimissioni volontarie è valida solo se rilasciata nel rispetto della legge n. 188/2007; resa operativa dalla pubblicazione del decreto interministeriale del 21 gennaio 2008.
Ma andiamo con ordine.
Il legislatore, con l’intento di porre un freno al fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, fatte sottoscrivere ai lavoratori preventivamente al momento dell’assunzione, è intervenuto con la predetta legge, vincolando l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro all’osservanza di un’apposita procedura “assistita”.
La lettera di dimissioni volontarie deve essere quindi presentata dal lavoratore e dal prestatore d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dal Ministero del lavoro, anche per il tramite dei Centri per l’Impiego, le Direzioni Provinciali (compreso la DRL di Aosta, l’UPL della Reg. Sicilia e Ispettorati delle Prov. autonome di Trento e Bolzano), i Comuni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati (previa convenzione con il Ministero); ai quali ci si potrà rivolgere per chiedere di essere assistiti nella compilazione del modulo di dimissioni. Il lavoratore dovrà avere cura di fornire all’impiegato preposto i dati della ditta (partita IVA, denominazione e sede di lavoro), i suoi personali, quelli relativi al rapporto e la specifica del primo giorno di non lavoro, nonché, la motivazione delle dimissioni.
In alternativa si potrà compilare e trasmettere autonomamente il modulo dal sito internet del Ministero, collegandosi all’indirizzo: www.lavoro.gov.it/mdv, avendo sotto mano, oltre ai dati già enunciati, anche un documento di riconoscimento valido, necessario per l’autenticazione.
La procedura prevede infatti che il modello sia trasmesso telematicamente al sistema informativo MDV, presso il Ministero del Lavoro, che rilascerà il documento con l’apposito protocollo informatico. Una copia del modulo trasmesso viene stampato e consegnato al lavoratore, il quale si incaricherà, entro i 15 giorni di validità dello stesso, di farlo pervenire al datore di lavoro. Se non viene rispettato tale termine, le dimissioni non hanno alcuna validità e si renderà necessario ripetere l’iter procedurale. Pertanto, l’azienda non potrà limitarsi a verificare che le dimissioni siano state rese mediante l’utilizzo del nuovo modello autenticato e validato, ma dovrà accertarsi anche che non sia trascorso il termine di validità di cui sopra.
Il lavoratore che ci ripensi, e non intenda più recedere dal rapporto di lavoro di lavoro, ha la possibilità di annullare le dimissioni, presentandosi presso uno dei soggetti abilitati, o attivandosi autonomamente come in alto indicato, entro i 15 giorni di validità del modello precedentemente trasmesso al Ministero; purché una copia non sia già stata presentata al datore di lavoro o committente.
Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, una volta ricevuto il modello e comunque entro 5 giorni dalla data di decorrenza delle dimissioni, di effettuare la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego competente.
La norma si applica indistintamente a tutti i rapporti di lavoro subordinato, alle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, comprese le collaborazioni occasionali, ai rapporti degli associati in partecipazione ed ai soci lavoratori delle imprese cooperative.
Nell’ambito di applicazione della disciplina non rientrano invece tutta una serie di tipologie di lavoro o esperienze espressamente elencate dal Ministero, come ad esempio gli stages, i tirocini, le borse lavoro ed altri istituti di contenuto analogo; parimenti restano escluse le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, in caso di collocamento in pensione e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro effettuate ai sensi dell’art. 1372 del codice civile (quando, cioè, entrambe le parti convengono sulla necessità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro).
Non vi è dubbio che il legislatore, nell’approvazione della legge appena commentata, sia stato animato dalle migliori intenzioni; tuttavia l’iter previsto produce sicuramente un ulteriore burocratizzazione degli adempimenti in materia di lavoro; anche perché, per quanto concerne il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, i lavoratori potevano comunque fare ricorso all’ordinaria tutela in caso di negozio invalido per vizi di consenso (ex art. 1427 c.c.). In conclusione, è verosimile che in futuro si assisterà ad un aumento delle risoluzioni consensuali (magari in bianco!).
*Dotore in Scienze dei Servizi Giuridici - Consulente del Lavoro