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CORTE DEI CONTI, sezione regionale di controllo per la Basilicata, parere n. 4/2008: il collegio dei revisori resta valido anche con due soli componenti

Anche se nel collegio dei revisori dei conti dei comuni compresi tra 5.000 e 14.999 abitanti,
dovesse venire a mancare un componente, l'ente locale deve astenersi dal nominare il sostituto.
A tale conclusione giunge il parere della sezione Basilicata della Corte dei Conti.
Il Testo unico sugli enti locali all'articolo 237, comma 1, dispone che «il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti». Per cui, sino alla scadenza del mandato non si deve procedere alla nomina del terzo componente dell'organo collegiale di revisione. Da tale data si provvederà alla nomina del revisore unico, così come dispone il comma 737 della Finanziaria 2007.

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