Nella sentenza la Corte rammenta ch ela giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente dichiarato che le controversie attinenti al COSAP non hanno natura tributaria (ex multis, Cassazione, sezioni unite civili, nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003). In particolare, la Cassazione, dopo aver rilevato che il COSAP si applica in via alternativa al tributo denominato «tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche» (TOSAP), ha precisato che detto canone, da un lato, «è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (Tosap) in luogo del quale può essere applicato» e, dall’altro, «risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici».
Per la Consulta è illegittimo qualsiasi intervento volto a devolvere alle Commissioni entrate non aventi natura tributaria. Quindi, la Consulta, dichiarando l'incostituzionalità dell’art. 3 bis del decreto legge 203/2005, ne ha sancito la riattribuzione al giudice ordinario.
Di conseguenza le controversie che riguardano ilò COSAP non sono di competenza delle CTP, bensì del giudice ordinario.
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