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Aspetti e profili organizzativi del Suap alla luce delle linee guida di cui alla deliberazione di G.R. n.2000/2007 di Pippo Sciscioli

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Corato, del quale sono il Responsabile da circa 3 anni, è uno Sportello in forma singola, come forse la maggior parte nella nostra Regione, con problematiche e caratteristiche di intervento che richiedono modalità operative sempre più slegate e svincolate da vetuste abitudini o prassi.

In sostanza la creazione dello Sportello, ancor di più dopo la recente riforma varata dalla Regione, deve rappresentare un autentico spartiacque fra il vecchio ed il nuovo modo di operare, meno ancorato a sterili formalismi e maggiormente proiettato al raggiungimento di due obiettivi rilevanti.

Gli stessi che, a mio modo di vedere, possono considerarsi la stella polare che dovrebbe guidare un Suap nella gestione e nella risoluzione delle problematiche che vengono sottoposte.

In altri termini, è necessario approciarsi alla tematica del funzionamento ottimale di un Suap secondo un metodo che possiamo definire “sistemico”, organico, nel senso che nessuna norma potrà mai essere sufficiente a risolvere un problema se manca sia la volontà di applicarla ma soprattutto l’organizzazione per farla.

Questo, che possiamo definire il leit motive della riforma regionale di cui alla deliberazione n.2000 del 27 novembre 2007, è espressamente richiamato nelle indicazioni conclusive delle linee guida per l’applicazione dl DPR 447/00 laddove si dice che “…..i campi d’azione della semplificazione implicano una profonda innovazione dei comportamenti degli attori. Tale innovazione richiede il cambiamento delle strutture organizzative  e può molto giovarsi delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Ma essa deve soprattutto riguardare la cultura delle pubbliche amministrazioni, degli operatori economici e dei professionisti”.

Io credo che il successo di un Suap in forma singola sia l’organizzazione ed il coordinamento con gli altri soggetti interessati.

Un esempio di ciò, del resto, ci viene proprio da queste Linee guida che sostituiscono le precedenti linee di indirizzo di cui alla deliberazione di G.R.2226/03, limitate solo alla parte urbanistica.

Il Suap del futuro non potrà più essere il vecchio ufficio licenze, ad esempio, legato ad una attività di routine e praticamente limitato al rilascio di certificazioni di competenza senza interagire con gli altri uffici.

Il nuovo Suap cioè dovrà essere, se così possiamo dire, un Superufficio comunale, una struttura sovraordinata in senso organizzativo agli altri uffici comunali tale che il provvedimento unico autorizzativo che rilascerà dovrà essere l’unico titolo autorizzatorio per l’azienda richiedente.

Pertanto, una ditta non dovrà richiedere a livello comunale per lo svolgimento della sua attività l’autorizzazione per esempio del Suap, poi quella dei vigili urbani, infine quella dell’ufficio tecnico, né ognuno di questi uffici dovrà rilasciare un autonomo provvedimento bensì’ un parere di competenza senza vincolarlo a quello di altri uffici.

Stesso dicasi per gli altri Enti coinvolti nel procedimento, pensiamo ai Vigili del Fuoco, alle Asl, alle Camere di Commercio: la ditta insomma deve sapere ed essere certa che una volta acquisito il provvedimento di competenza del Suap ha la certezza che potrà iniziare l’attività.

Il Suap singolo dovrà riorganizzarsi con più personale, personale qualificato, risorse efficienti: un front-office, per intercettare il quesito del cittadino, un back office per la elaborazione dei dati, un archivio informativo completo ed aggiornato.

Lo stesso Suap singolo a tutto tondo dovrà occuparsi di ogni attività economica: commercio, artigianato, carburanti, pubblici esercizi per le soministrazione di alimenti e bevande, agenzie d’affari, imprese di produzione di energia alternativa, attività turistiche, sanitarie, assistenziali, costruzione dei fabbricati per lo svolgimento di tali attività, poiché ciascuna di essa è governata da una propria disciplina normativa che il Suap dovrà tener conto in via di interpretazione sistematica.

Inutile dire che il Suap non si debba occupare solo di varianti urbanistiche.

Analogamente quando l’azienda ha già richiesto il titolo per costruire l’impianto e dovrà metterlo in funzione, richiederà il collaudo di cui all’art.9 del DPR 447/98 che verrà svolto in un unico momento, sotto l’egida ed il coordinamento del Suap, da tutti gli enti o uffici che hanno rilasciato pareri.

Questa riforma, che per certi versi ha evidenti punti di sutura e saldatura con la riforma Capezzone attualmente in discussione alle Camere, e si pone nel solco già tracciato dalle due riforme del 2005 alla legge 241/90 e dalle legeg Bersani n.248/06, si pone tre obiettivi il cui raggiungimento non può che essere rimesso alla capacità operativa del Suap e non solo:
1) semplificare ed accelerare le procedure amministrative
2) trasparenza dell’azione amministrativa
3) promozione attiva di un razionale sviluppo economico.

Per far questo, dice la recente riforma, l’impresa avrà un solo interlocutore, appunto il Suap, il procedimento sarà unico e non frammentato e di esso risponderà il Suap che dovrà coordinare gli altri uffici, anche esterni all’Ente.

A tal punto, così come auspicato dalla legge 241/90 e ribadito dalla riforma regionale, innanzitutto il Suap deve attivarsi per stabilire convenzioni con gli altri Enti.

Nel mio Comune, così come in diversi Comuni della Provincia di Bari, è già attiva una convenzione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che stabilisce le modalità di presentazione di istanze di competenza del Comando ora effettuate presso il Suap.

Questo perché?

Perché una delle altre finalità della novella regionale è anche quella di dare certezze ai Comuni nel controllo del proprio territorio.

Facciamo alcune ipotesi.

Come tutti sanno in tema di commercio all’ingrosso l’ente competente ai fini autorizzatori è la Camera di Commercio.

A seguito del recepimento del Regolamento UE 852/04 da parte della Regione, il Comune non rilascia più alcuna autorizzazione sanitaria per cui potrebbe pure verificarsi che in un Comune ed in un fabbricato ivi esistente si insedi un’attività di commercio all’ingrosso, indiferrentemente del settore alimentare e non, e di tutto ciò il Comune non sappia alcunché, con tutti i riflessi in termini di controllo, riscossione tributi locali, problematiche urbanistiche e quant’altro.

La riforma del Suap invita di fatto i Comuni ad organizzarsi efficacemente anche in tal senso per stipulare convenzioni con Asl, Vigili del Fuoco, Soprintendenze, altri Enti per definire di comune accordo le procedure, i tempi, la modulistica che le aziende dovranno utilizzare per una rapida, corretta ed uniforme acquisizione di tutte le autorizzazioni che sono condizione pregiudiziale allo svolgimento dell’attività.

E tale compito non può che essere affidato al Suap, che anche in base al principio di sussidiarietà è l’ufficio più vicino al cittadino, più vicino al territorio e quello che deve dare la risposta definitiva all’imprenditore, coordinando anche uffici ed enti diversi.

Tutto ciò, implica un cambiamento, per non dire rivoluzione all’interno dei Comuni, innanzitutto perché devono avere la volontà politica di istituire ma soprattutto di far funzionare i Suap, affidando ad essi tutte le competenze afferenti lo svolgimento di un’attività economica, prima o forse ancora parcellizzate fra ufficio licenze, polizia municipale, urbanistica.


Questi ultimi uffici andranno riorganizzati nel senso che al massimo dovranno rilasciare non più all’utente ma all’Ufficio Suap pareri con validità endoprocedimentale, che al termine dell’iter istruttorio confluiranno nel PUA.

Non sarebbe più corretto allora che una istanza per costruire un capannone industriale venga inoltrata all’Ufficio Tecnico e da questi venga istruita con il rilascio del permesso di costruire.

Ma venga attratta alla competenza del Suap che oltre al rilasciare il titolo autorizzatorio alla realizzazione dell’impianto sarà competente a verificare la rispondenza di quella istanza oltre che ad aspetti edilizi ed urbanistici ma anche alla normativa che disciplina lo svolgimento dell’attività che si intende svolgere all’interno del costruendo capannone.

Ciò per evitare che un imprenditore possa aver ritirato dall’Ufficio Tecnico del Comune un permesso di costruire per realizzare un fabbricato ad uso industriale ma poi si veda negare l’esercizio dell’attività per contrasto con la normativa di settore.

Svolgendo personalmente anche un’attività seminariale e convegnistica mi è capitato di riscontrare casi di Comuni nei quali l’Ufficio Tecnico ha rilasciato un permesso di costruire per costruire una clinica e poi quell’imprenditore non ha potuto iniziare l’attività sanitaria perché come invece prescrive la Legge Regionale  8 del 2004 non si era dotato della preventiva verifica compatibilità regionale, imposta appunto da una specifica norma di settore.

Chi paga le conseguenze? Può un imprenditore o un cittadino rispondere di tali inefficienze?

Il Suap organizzato in forma individuale, allora, assorbirà la competenza generale su ogni settore di attività economica, facendo da filtro preventivo alle varie istanze presentate, richiedendo successivamente i pareri specifici di competenza dei vari Uffici coinvolti.


Il Suap che funzioni deve superare queste antinomie, accorpando la competenza a rilasciare ogni provvedimento unico autorizzativo per lo svolgimento di un’attività economica, superando inspiegabili gelosie di competenze fra uffici o un’insistita e assurda resistenza a voler esaminare una pratica soltanto in base alle proprie competenze, non aprendosi al confronto e ad una dimensione superiore.

Vi sono ancora casi di uffici comunali che non dialogano, figuriamoci fra enti.

Ed è qui, allora,che perveniamo ad un altro compito del Suap singolo, forse quello più rilevante.

E cioè quello della consulenza e dell’assistenza alle imprese, nel senso di dotare l’azienda di dati in ordine alle attività già esistenti, all’occupazione esistente, alle problematiche che potrà incontrare nel caso decida di avviare un’attività, quindi nel fare filtro.

Un filtro che sia efficace, che faccia del Suap non ufficio postale, smistatore cioè di pratiche ad altri enti, ma che esamini preventivamente l’istanza verificando che sia completa sotto ogni profilo ed ammissibile.

Questo credo sia il momento più delicato per un’impresa e nello stesso tempo per un Suap.

Una pratica che parte male perché il Suap non l’ha correttamente istruita, nel senso che è priva di un parere acquisito o che non è conforme rispetto a questa o quella normativa, non potrà che fare danni all’impresa e alla Pubblica Amministrazione.

Il compito allora di coordinamento e preliminare verifica di una pratica da parte del Suap è quello più importante.

Così come per esempio si deve verificare nelle conferenze di servizi per esaminare una variante urbanistica di cui all’art.5 del DPR 447/98 e ss.mm.ii.

Se è vero come è vero che un Suap è l’ufficio nel quale deve convogliare la risposta unica del Comune, è alterttanto vero che su quella pratica non è possibile, sia logicamente sia giuridicamente in base all’art.14 della legge 241/90, che in sede di conferenza l’Ufficio Tecnico si esprima positivamente e l’Ufficio Commercio negativamente, mentre intanto la pratica è partita.

Sarebbe più normale in primo luogo che il Suap prima di far procedere l’istanza la esamini sotto ogni profilo (urbanistico, commerciale, del traffico, ambientale ecc.), magari munendosi dei preventivi pareri degli altri competenti uffici comunali, perché se già emergono criticità l’imprenditore può rivedere il progetto.

In tal modo, in Conferenza di servizi il Comune darà una risposta unica ed organica perché diversamente si arriverebbe all’assurdo che il Comune che tramite il Suap ha dato il via libera alla pratica in sede di conferenza dia poi un parere contraddittorio.

Ma andiamo avanti.

Il Suap ha fra l’altro un altro compito e cioè quello sì di assistere l’impresa, ma non a scapito del territorio del Comune.

In sostanza il Comune e dunque il Suap può conoscere le particolari esigenze del territorio e quindi, così come dice espressamente la deliberazione regionale n.2000/07, può prevedere specifiche prescrizioni a tutela dello stesso.

Una delle novità non da poco di questa riforma attiene la possibilità che la deliberazione di Consiglio Comunale che approva la richiesta variante urbanistica possa, o meglio debba, inserire il termine massimo entro il quale l’impresa debba iniziare l’attività di costruzione dell’impianto a pena di decadenza.

Ciò prima mancava.

Come a tutti è noto un soggetto deve iniziare la costruzione di un fabbricato- dice il DPR 380/01- entro un anno dal rilascio del permesso, ma appunto dal permesso.

Nel caso dell’art.5 del DPR 447/98 si potrebbe verificare un pericoloso iato temporale fra la delibera di approvazione della variante e l’avvìo dell’attività richiesta, con la conclusione che un Comune congela a tempo indeterminato una variante concessa dal Consiglio senza poterla far decadere, perchè prima nessuna norma colmava questa vacatio.

In tal modo invece il Comune viene tutelato da iniziative temerarie e speculative e l’impresa avvierà una pratica solo se è veramente interessata.

Non solo, sempre allo stesso fine, la delibera di approvazione della variante e la successiva convenzione urbanistica, che è un negozio di diritto privato ad oggetto pubblico, fisseranno prescrizioni tali da ridurre o eliminare il caso di manovre speculative.

Pensiamo al divieto di cedere il fabbricato e l’attività per un certo periodo o a certe condizioni, ecc. 

Di qui l’opportunità, suggerita dalla deliberazione di G.R.n.2000/2007, relativa ad altri aspetti procedimentali del Suap: quella di far approvare un regolamento sul funzionamento dello stesso e sulla gestione delle pratiche presentate in variante allo strumento urbanistico (generale o esecutivo).

Quest’ultimo dovrà contenere, fra l’altro, una griglia- dice il paragrafo 10.2 della deliberazione regionale- di requisiti di ammissione dei progetti di volta in volta a presentarsi, oltre a quelli già fissati dal DPR 447/98, tali da verificare a monte la conformità del progetto all’indirizzo politico dell’Enmte.

Ciò per evitare che la discrezionalità del Responsabile Suap nel convocare la conferenza di servizi si tramuti in arbitrio e per evitare possibili bocciature della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale dopo una lunga e defatigante procedura, esponendo l’azienda a comprensibili danni ed il Comune ad inevitabili contenziosi.

marzo 2008
*avvocato, dirigente SUAP Comune di Corato