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DOMANDA: Le entrate riveniente dall’ alienazione di un immobile possono essere destinate in parte per il finanziamento di spese correnti?

RISPOSTA: Il Titolo IV e V della parte Entrata di un ente locale hanno vincolo di destinazione quale fonte di finanziamento esclusivamente di spesa per investimenti, quindi del Titolo II della parte spesa.
Le deroghe possono avvenire solo per legge, come il caso che attiene ai cd. Oneri di urbanizzazione che le diverse Leggi finanziarie prevedono di utilizzare in parte per spese di natura corrente.
Pertanto, non vi è alcuna possibilità di utilizzare tale eventuale entrata per il finanziamento, anche in parte, di spese correnti e l’eventuale introito da tale alienazione va iscritto esclusivamente nel Titolo IV della parte entrata del Vs bilancio.